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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 1999 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà superficiaria di un immobile. La promissaria acquirente, deducendo di aver già corrisposto parte del prezzo, di essersi accollata il mutuo residuo e di aver preso possesso del bene, conveniva in giudizio la promittente venditrice chiedendo sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e risarcimento danni. La convenuta resisteva sostenendo che la controparte non aveva adempiuto agli obblighi assunti nel preliminare, in particolare l'accollo del mutuo e degli oneri connessi, e proponeva domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento e per inutile decorso del termine contrattualmente previsto per la stipula del definitivo. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d'appello invece accoglieva l'azione ex art. 2932 c.c., ritenendo irrilevante la mancata convocazione notarile e valorizzando la domanda di risoluzione come indice della volontà della venditrice di non adempiere. Con il ricorso per cassazione la venditrice deduceva: violazione dell'art. 2932 c.c. per mancata prova, da parte dell'attrice, dell'adempimento di tutti gli obblighi a suo carico; violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. per erronea qualificazione della domanda di risoluzione e dell'eccezione di inadempimento; violazioni processuali in tema di domanda riconvenzionale, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivi di appello; omesso esame di fatti decisivi relativi al possesso dell'immobile e alla reale controprestazione dovuta dalla promissaria acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, quando la domanda di esecuzione specifica del preliminare sia contrastata dalla deduzione di inadempimenti reciproci e dalla domanda di risoluzione della controparte, il giudice debba procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, considerando causalità, proporzionalità e incidenza degli inadempimenti sulla funzione economico-sociale del contratto. Ha ritenuto invece infondati o comunque non decisivi il terzo e il quarto motivo, e assorbiti il quinto e il sesto. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame delle difese e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione specifica del preliminare richiede la verifica dei presupposti oggettivi della tutela e, in presenza di contestazioni, l'accertamento dell'inadempimento della parte obbligata secondo una valutazione complessiva dei rapporti tra le prestazioni dovute.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento rileva come domanda volta allo scioglimento del contratto; se proposta in contrapposizione alla domanda ex art. 2932 c.c., impone al giudice di valutare comparativamente gli eventuali inadempimenti reciproci.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento in senso proprio mantiene il contratto in vita; non va confusa con la domanda di risoluzione, che mira allo scioglimento del vincolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte, rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale in tema di costituzione e difese del convenuto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale in tema di domande ed eccezioni del convenuto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro in tema di giudicato, in relazione all'asserita mancata deduzione della risoluzione in primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai requisiti di specificità dei motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso relativi a omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'udienza.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato indirettamente nella parte relativa alla memoria e alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tramite il principio di riparto dell'onere della prova: chi agisce per adempimento o risoluzione prova fonte del diritto e allega l'inadempimento, mentre il debitore prova l'adempimento o il fatto estintivo; lo stesso criterio opera anche quando il debitore imputi a sua volta l'inadempimento all'altra parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione in forma specifica del preliminare, quando ciascuna parte alleghi l'inadempimento dell'altra, il giudice deve svolgere una valutazione comparativa degli opposti comportamenti, considerando non solo la sequenza temporale degli eventi ma anche causalità, proporzionalità e incidenza degli inadempimenti sulla causa concreta e sull'equilibrio sinallagmatico del contratto.
  • Il creditore che agisce per l'adempimento o la risoluzione deve allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte; se il convenuto oppone a sua volta l'inadempimento altrui, resta comunque tenuto a provare l'adempimento delle obbligazioni gravanti su di lui, non potendo limitarsi alla sola allegazione dell'altrui inadempienza.
  • La domanda di risoluzione del contratto e l'eccezione di inadempimento hanno natura e finalità diverse: la prima mira allo scioglimento del vincolo, la seconda alla conservazione del contratto; il giudice non può confondere i due piani nel valutare la condotta delle parti.
  • In presenza di un preliminare con obbligazioni accessorie ulteriori rispetto al pagamento del prezzo, la verifica dell'adempimento della promissaria acquirente non può essere limitata al solo saldo finale, ma deve riguardare l'insieme degli obblighi assunti nel regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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