Sentenza n. 1489/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 3304 del 30 maggio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 3304 del 30 maggio 2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordine comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dalla SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli aveva ordinato, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001, la demolizione entro sessanta giorni e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate su un immobile. Le opere erano state dichiarate mediante SCIA come interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti anche una tettoia sul terrazzo. Il ricorso e l'appello deducevano violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, della l. 241/1990, della l. 326/2003 e della l.r. Campania 10/2004, erroneità e inesistenza dei presupposti, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. L'appellante sosteneva che non vi fosse aumento di volumetria, che la tettoia rientrasse nella superficie non residenziale destinata a servizi accessori, che le difformità fossero irrilevanti sul piano urbanistico, che l'opera avesse natura pertinenziale, fosse stata autorizzata anche sotto il profilo paesaggistico e che, comunque, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Contestava inoltre la sentenza del TAR per non avere adeguatamente considerato la natura dell'intervento e le caratteristiche dei materiali utilizzati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Dal sopralluogo della Polizia locale era emerso che la tettoia era stata realizzata con altezza maggiore rispetto a quella indicata nella SCIA, con copertura in lamiera coibentata a falda spiovente e chiusura integrale mediante pannelli di vetro con connessioni in alluminio, anziché con chiusura su un solo lato. Tali difformità non sono state ritenute marginali, poiché alteravano prospetto e sagoma e incidevano sulla volumetria dell'immobile. Il giudice ha ribadito che l'abuso edilizio deve essere valutato considerando complessivamente l'intervento, senza frazionare le opere per ricondurne singole parti a una disciplina sanzionatoria diversa. È stata esclusa la natura di pertinenza urbanistica, riservata a opere di modesta entità, accessorie e prive di autonomia funzionale ed economica; la tettoia, per dimensioni, struttura e funzione, costituiva invece un corpo edilizio autonomo. L'ordine di demolizione è stato ritenuto atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, adeguatamente istruito e non bisognoso di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e della disciplina applicabile. È stata esclusa anche l'applicazione delle tolleranze edilizie del 2% di cui all'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, non utilizzabili per giustificare manufatti difformi, ampliamenti o modificazioni significative dell'immobile. Quanto alla sanzione pecuniaria sostitutiva, il Consiglio di Stato ha precisato che la verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudicare la stabilità dell'edificio appartiene alla fase esecutiva, successiva all'ordine di demolizione, e non costituisce un onere motivazionale dell'ingiunzione originaria. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
La disposizione è stata richiamata quale base dell'ordine comunale di demolizione delle opere edilizie realizzate in difformità dalla SCIA e quale disciplina della possibile sanzione pecuniaria sostitutiva.
L'ordine di demolizione delle opere abusive è stato qualificato come atto dovuto e vincolato, adottabile sulla base dell'accertamento dell'abuso, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e della disciplina applicabile.
La tolleranza edilizia non può essere invocata per giustificare edifici difformi dai titoli edilizi, ampliamenti, superfetazioni o manufatti non indicati nel progetto autorizzato, quando le variazioni comportano una significativa modificazione dell'immobile, indipendentemente dalla misura esatta dell'aumento di volumetria.
La legge è stata richiamata tra le disposizioni che l'appellante assumeva violate, ma la decisione non individua uno specifico precetto della legge ritenuto decisivo.
La legge è stata richiamata tra le disposizioni dedotte come violate, senza che il giudice ne abbia fatto applicazione specifica nella ratio decidendi.
La legge regionale è stata richiamata tra le disposizioni dedotte come violate, senza una specifica interpretazione decisiva nel testo della sentenza.
Massime di principio
- Nella valutazione di un abuso edilizio occorre considerare l'intervento nella sua globalità e nel suo impatto complessivo sul territorio; non è consentito scomporre artificialmente le opere per ricondurne singole componenti a una disciplina edilizia o sanzionatoria più favorevole.
- La qualifica di pertinenza urbanistica presuppone un'opera di modesta entità, accessoria e priva di autonoma rilevanza funzionale ed economica rispetto all'edificio principale; un manufatto che, per dimensioni, struttura o funzione, costituisca un corpo edilizio autonomo non può essere considerato pertinenza.
- Quando l'accertamento evidenzia opere sostanzialmente difformi dal titolo edilizio, con alterazione della sagoma o del prospetto e incidenza sulla volumetria, l'ordine di demolizione costituisce attività vincolata e doverosa dell'amministrazione; è sufficiente indicare i presupposti di fatto accertati e la disciplina applicata, senza una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico.
- La tolleranza edilizia prevista dall'art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 non consente di sanare o giustificare manufatti, ampliamenti o modificazioni significative non previsti dal titolo, anche quando l'aumento di volumetria sia controverso o di misura contenuta.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, fondata sull'impossibilità tecnica di demolire senza compromettere la stabilità dell'edificio, deve essere valutata nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, su segnalazione dell'interessato e mediante accertamento tecnico motivato; la sua mancata valutazione preventiva non vizia l'ingiunzione demolitoria.
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