Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 28 del 28.10.2024, recante «Approvazione variante parziale al PRG 2006 a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77 e successive modifiche integrazioni», pubblicata sull’albo pretorio del Comune da ultimo in data 16.12.2024 fino al 31.12.2024; - del provvedimento prot. n. 402 del 5.2.2025 con cui il Comune, in virtù della suddetta variante che vieta la realizzazione di nuovi distributori di carburante per autotrazione nelle strade comunali a fondo cieco, ha sospeso il procedimento di approvazione del PEC ad iniziativa di Greenture s.p.a., afferente ai lavori di realizzazione di impianto di distribuzione di carburanti da eseguirsi in via Molino nel Comune di Belforte Monferrato; quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio il 14.11.2025: -della delibera del Consiglio comunale di Belforte Monferrato n. 8 del 31.7.2025, recante «Controdeduzione alle osservazioni e approvazione definitiva della variante al PRG 2006 a norma dell'art. 17 comma 5 Legge regionale 56/77», pubblicata sull’albo pretorio del Comune a partire dal 17.9.2025; - del provvedimento prot. n. 2982 del 15.10.2025, con cui il Comune ha opposto il diniego all’approvazione del PEC ad iniziativa di Greenture s.p.a., afferente ai lavori di realizzazione di impianto di distribuzione di carburanti da eseguirsi in via Molino nel Comune di Belforte Monferrato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Variante parziale al PRG che vieta nuovi distributori di carburante nelle strade comunali a fondo cieco, sospensione e successivo diniego di approvazione del piano esecutivo convenzionato per un impianto in via Molino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la variante parziale al PRG, il provvedimento di sospensione del procedimento e il successivo diniego definitivo di approvazione del piano esecutivo convenzionato relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti in via Molino. Ha dedotto la violazione dell’art. 4 dell’Allegato A alla DGR Piemonte n. 48-29266 del 2000, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dei principi di correttezza e buona fede, nonché difetto di motivazione, sviamento, difetto di istruttoria, travisamento e abnormità. Secondo la ricorrente, la variante avrebbe natura puntuale e sostanzialmente elusiva del diniego di approvazione del proprio piano, poiché nel territorio comunale non vi sarebbero altre strade a fondo cieco idonee alla localizzazione di impianti. La società ha inoltre contestato il nesso tra strade a fondo cieco e intreccio dei flussi di traffico, sostenendo che via Molino ricade in zona produttiva, presso lo svincolo autostradale, e che il progetto prevedeva interventi di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità. È stato dedotto anche il contrasto con l’affidamento ingenerato dal parere preventivo favorevole rilasciato dal Comune nel 2023. La ricorrente ha depositato una perizia sui flussi di traffico, contestata dall’amministrazione come tardiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. In via preliminare ha dichiarato tardivo, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il deposito della perizia sui flussi di traffico, effettuato oltre il termine processuale. Nel merito, ha ritenuto legittima la variante con cui il Comune ha introdotto il divieto generalizzato di nuovi distributori nelle strade comunali a fondo cieco. La motivazione della delibera definitiva, resa anche in sede di esame dell’osservazione della società, è stata giudicata puntuale e coerente con l’obiettivo di garantire il corretto uso delle infrastrutture viarie e prevenire traffico incontrollato sulle strade secondarie prive di ulteriori sbocchi. Il divieto è stato ritenuto conforme all’art. 4 dell’Allegato A alla DGR Piemonte n. 48-29266 del 2000, che esclude nuovi impianti in tratti caratterizzati da intreccio di flussi di traffico e zone di incanalamento delle manovre veicolari. Il giudice ha ritenuto non illogica né sproporzionata la valutazione comunale secondo cui la presenza di un’attività logistica, il transito di mezzi pesanti, le ridotte dimensioni e il carattere sterrato e a fondo cieco di via Molino avrebbero potuto determinare un intreccio di flussi incompatibile con il nuovo impianto. Anche il diniego definitivo è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché riferito alle caratteristiche concrete della strada e alla presenza di immobili e di un centro logistico; inoltre, il Comune aveva prospettato la possibilità di valutare interventi viabilistici idonei a eliminare il carattere di strada a fondo cieco. Non è stata ravvisata violazione dell’affidamento derivante dal precedente parere preventivo, poiché l’amministrazione aveva motivato la nuova disciplina sulla base della normativa regionale di settore e dell’interesse pubblico alla prevenzione dell’incremento del traffico sulle strade secondarie. Le scelte urbanistiche sono state ricondotte all’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. Spese compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il deposito della perizia sui flussi di traffico, effettuato oltre il termine previsto, è stato dichiarato tardivo e non valutabile.
art. 4 dell’Allegato A alla DGR Piemonte n. 48-29266 del 2000
non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico in zone di incanalamento di manovre veicolari
La disposizione regionale costituisce parametro per la disciplina comunale della localizzazione degli impianti e legittima il divieto di nuovi impianti nei tratti viari caratterizzati da intreccio di flussi e manovre veicolari.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Le censure fondate sui principi di buon andamento, correttezza, trasparenza e obbligo di motivazione sono state respinte, essendo stati ritenuti adeguatamente motivati sia la variante sia il diniego.
art. 17, comma 5, l.r. Piemonte n. 56/1977
La variante parziale al PRG è stata approvata secondo la procedura prevista dalla normativa urbanistica regionale.
Massime di principio
- Le scelte urbanistiche rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente illogiche, irragionevoli o fondate su un travisamento dei fatti.
- È legittima una variante urbanistica che vieti nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle strade comunali a fondo cieco quando il divieto sia giustificato dall’esigenza di prevenire l’intreccio dei flussi e delle manovre veicolari, in coerenza con la disciplina regionale di settore.
- La motivazione della variante urbanistica può fondarsi sull’interesse pubblico alla sicurezza e alla funzionalità della viabilità, purché l’amministrazione colleghi il divieto alle concrete caratteristiche delle strade interessate e dia conto delle osservazioni dei privati.
- Un parere preventivo favorevole alla compatibilità urbanistica di un intervento non impedisce all’amministrazione di adottare successivamente una disciplina urbanistica restrittiva, se la nuova scelta è adeguatamente motivata in relazione alla normativa di settore e all’interesse pubblico; il precedente parere non equivale ad approvazione del piano esecutivo né garantisce la conclusione favorevole del procedimento.
- Nel giudizio amministrativo, una perizia depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. è tardiva e non può essere utilizzata per dimostrare i fatti controversi.
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