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Legge

L.R. Campania 10/2004

Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 10/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania la sanatoria straordinaria degli abusi edilizi collegata al condono statale del 2003, con regole su opere non condonabili, documentazione, oblazione e definizione delle domande. Prevede anche il completamento delle pratiche di vecchi condoni e poteri sostitutivi regionali contro l’inerzia dei comuni. Molte disposizioni originarie sono però state dichiarate incostituzionali o abrogate.

Norme regionali campane sulla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi e sui poteri sostitutivi contro l’abusivismo edilizio

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi in Campania

La legge regionale disciplina, per il territorio della Campania, la sanatoria straordinaria degli abusi edilizi collegata al decreto-legge n. 269/2003, nonché alcune misure di gestione dei procedimenti pendenti e di repressione dell’abusivismo edilizio. Il testo vigente è però parzialmente inciso da pronunce di incostituzionalità e da successive abrogazioni, con un ambito applicativo oggi molto limitato.

Definizioni e ambito della disciplina

Ai fini del titolo dedicato al condono, la legge definisce:

  • il condono edilizio o sanatoria come la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti da abusi edilizi introdotta dall’art. 32 del d.l. 269/2003;
  • le opere abusive come quelle realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio;
  • gli immobili soggetti a vincoli di tutela come quelli gravati da vincoli storici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, forestali, di parco o comunque derivanti da normative statali, regionali o comunitarie.

Opere non sanabili

La legge individua alcune ipotesi di esclusione dalla sanatoria. In particolare, non sono condonabili le opere abusive rientranti nelle tipologie dell’allegato 1 del d.l. 269/2003 se:

  • sono state ultimate dopo il 31 marzo 2003; per “ultimate” si intendono le opere completate al rustico, con mura perimetrali e copertura, e concretamente utilizzabili;
  • sono state realizzate in uno dei comuni individuati dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, art. 1, e hanno destinazione residenziale, salvo gli adeguamenti igienico-sanitari e funzionali previsti dalla medesima legge regionale.

Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla disciplina statale del condono e, in aggiunta, da:

  • documenti che provino l’ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003;
  • perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere;
  • certificazione di idoneità statica delle opere.

La perizia e la certificazione devono essere redatte da tecnici abilitati iscritti ai relativi albi professionali.

Obblazione, oneri concessori e destinazione delle risorse

Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di condono sono maggiorati del 100% rispetto alla disciplina vigente. Le risorse derivanti da tale incremento devono essere impiegate prioritariamente dai comuni per:

  • sostenere le spese di demolizione degli abusi edilizi nel territorio comunale;
  • finanziare interventi di recupero degli insediamenti abusivi oggetto di riqualificazione;
  • assicurare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
  • rispettare gli interessi storico-artistici, archeologici, idrogeologici e paesaggistico-ambientali;
  • favorire un razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti.

Per le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge e conformi al titolo I, le somme dovute per l’incremento dell’oblazione dovevano essere versate entro il 20 dicembre 2004; la differenza relativa all’anticipazione degli oneri concessori doveva essere versata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le disposizioni sul quantum dell’oblazione e sugli oneri risultano comunque colpite da declaratoria di incostituzionalità.

Definizione delle domande di sanatoria del condono 1985/1994

Le domande di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/1985, capo IV, e della legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, devono essere definite dai comuni entro il 31 dicembre 2026.

Per accelerare i procedimenti, i soggetti interessati devono trasmettere entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge una dichiarazione sostitutiva contenente, tra l’altro:

  • la disponibilità dell’immobile;
  • la sussistenza dei presupposti per le riduzioni dell’oblazione previste dalle leggi statali richiamate;
  • la descrizione dello stato delle opere con superficie e volumetria;
  • la residenza del dichiarante, se si tratta di abitazioni;
  • i dati camerali e la sede dell’impresa, se si tratta di immobili destinati ad attività imprenditoriali;
  • l’avvenuto adeguamento sismico nei casi previsti dalla legge n. 47/1985.

Il comune può verificare la veridicità della dichiarazione; in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla procura della Repubblica e comunica la decadenza dal beneficio. Il dirigente comunale rilascia il titolo in sanatoria se la dichiarazione è regolare, l’oblazione è stata pagata e sussistono gli altri requisiti di legge.

La disciplina non si applica agli abusi realizzati su aree vincolate ex art. 33 della legge n. 47/1985, comprese le ipotesi indicate alle lettere a), b), c) e d), solo quando il vincolo comporti inedificabilità assoluta ed sia stato imposto prima dell’esecuzione delle opere.

Misure speciali per i comuni dell’Isola di Ischia

Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 25 del d.l. 109/2018, la legge richiama le modalità procedimentali semplificate previste dall’art. 9, comma 2, per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

Interventi sostitutivi regionali contro l’inerzia comunale

La legge disciplina anche il potere sostitutivo regionale in materia di repressione dell’abusivismo edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.P.R. 380/2001. I segretari comunali trasmettono mensilmente alla Regione i dati sugli immobili e sulle opere abusive; i dati sono inviati anche alla Soprintendenza e agli Enti Parco competenti.

Se il comune non conclude l’attività repressiva nei termini di legge, il Presidente della Giunta regionale lo diffida a provvedere entro 30 giorni e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta. Il commissario:

  • può essere un funzionario regionale o un tecnico esterno abilitato;
  • se esterno, deve risiedere in una provincia diversa da quella del comune interessato;
  • deve dichiarare l’assenza di incompatibilità, anche per rapporti professionali o di parentela con i responsabili degli abusi.

Dalla comunicazione di nomina, il responsabile comunale trasmette al commissario le istanze di accertamento di conformità relative alle opere oggetto di intervento sostitutivo. Il commissario compie gli adempimenti previsti dal d.P.R. 380/2001 e informa l’autorità giudiziaria e, se presenti vincoli culturali o paesaggistici, le amministrazioni preposte alla tutela.

Per demolizioni, ripristino e tutela della pubblica incolumità, il commissario può avvalersi del genio militare oppure, in alternativa, di imprese specializzate inserite in un elenco regionale. La Giunta regionale definisce requisiti, modalità di selezione, aggiornamento annuale dell’elenco e priorità degli interventi.

Le spese delle attività esecutive sono a carico dei responsabili degli abusi e, se non pagate, sono recuperate coattivamente. Le spese e i compensi del commissario restano invece a carico del comune inadempiente. Completate le procedure, il commissario trasmette gli atti alla procura della Repubblica e alla procura generale presso la Corte dei conti per la Campania.

Stato di efficacia della legge

Il testo è in larga parte obsoleto ai fini applicativi attuali: diverse disposizioni originarie sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, altre risultano abrogate o riferite a termini già scaduti. Rimangono rilevanti solo alcuni profili procedurali ancora richiamati per la gestione di pratiche pendenti e per i poteri sostitutivi, nei limiti del vigente quadro normativo.

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