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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, prot. n. MIC|MIC_SABAP-NO|12/08/2024|001882-P; Class. 34.43.04/896.1 del 12 agosto 2024, avente a oggetto “Quaregna Cerreto (BI), area prativa lungo via Piave snc, catastalmente distinta al N.C.T. del Comune di Quaregna Cerreto, sezione B, al Foglio 2, mappali 139, 450, 452 – Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 656,60 Kw” e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, segnatamente della nota prot. n. 4565 del 5 aprile 2024 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Giustizia amministrativa202401626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, qualificato come vincolante, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 656,60 kWp, con richiesta al Comune di annullare in autotutela l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il parere della Soprintendenza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4, comma 2-bis, e 6-bis del d.lgs. 28/2011, degli artt. 20, comma 8, e 22 del d.lgs. 199/2021, dell'art. 17-bis della l. 241/1990 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento. L'area agricola interessata rientrava, secondo la ricorrente, tra le aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. 199/2021, poiché posta entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali e non gravata da vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali. La potenza dell'impianto, inferiore a 1 MW, consentiva il ricorso alla DILA. In ogni caso, la società sosteneva che, nelle aree idonee, il parere paesaggistico fosse obbligatorio ma non vincolante e che il decorso del termine impedisse alla Soprintendenza di adottare tardivamente un parere vincolante. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e il travisamento dei presupposti, sostenendo che la Soprintendenza non avesse valutato concretamente la compatibilità dell'impianto con il lago artificiale e con la relativa fascia di tutela, concentrandosi invece su elementi estranei o spazialmente distanti. La società ha inoltre eccepito che le contestazioni dell'Avvocatura sulla legittimità degli atti comunali fossero inammissibili, perché formulate per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a. e comunque estranee all'oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il parere impugnato. In via preliminare ha delimitato il thema decidendum alla legittimità dell'atto della Soprintendenza, escludendo l'esame dei vizi riferiti alle non impugnate determinazioni comunali. Nel merito ha ritenuto che l'area possedesse i requisiti transitori di area idonea previsti dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 e che, per gli impianti in tali aree, l'art. 22 del medesimo decreto legislativo attribuisse all'autorità paesaggistica il potere di rendere un parere obbligatorio ma non vincolante. Il giudice ha chiarito che la presenza di un vincolo paesaggistico non esclude automaticamente la qualificazione dell'area come idonea né consente di sottrarre l'intervento al regime previsto per tali aree; resta necessaria una valutazione concreta del pregio paesaggistico, ma il vincolo non costituisce un impedimento aprioristico. La Soprintendenza aveva riconosciuto che l'area presentava i requisiti dell'art. 20, comma 8, ma aveva erroneamente attribuito carattere vincolante al proprio parere e lo aveva reso tardivamente, dopo l'avvio del procedimento e il decorso del termine applicabile, anche considerando la sospensione collegata al contraddittorio ex art. 10-bis della l. 241/1990. Per effetto dell'art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. 199/2021, decorso inutilmente il termine per il parere non vincolante, il Comune poteva comunque provvedere sull'istanza; pertanto era legittimato ad adottare l'autorizzazione paesaggistica. È stato assorbito il secondo motivo. Il Ministero della Cultura è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 28/2011

    Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse (...) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.

    Per gli impianti fotovoltaici fino a 1 MW realizzati in aree idonee, la costruzione e l'esercizio sono assoggettati al regime della DILA.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    Sono idonee (...) tutte le aree agricole che (...) sono racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (...) purché le stesse non siano sottoposte a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La disposizione transitoria qualifica come idonee determinate aree agricole prossime a zone produttive, escludendo soltanto la presenza di vincoli riferiti alla parte seconda del Codice dei beni culturali; la mera presenza di un vincolo paesaggistico della parte terza non impedisce automaticamente l'idoneità.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021

    Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

    Nelle aree idonee il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante; decorso il termine, l'amministrazione competente può comunque decidere sull'autorizzazione.

  • art. 22, comma 1, lett. b), d.lgs. 199/2021

    I termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

    Il procedimento autorizzatorio relativo a impianti localizzati in aree idonee è soggetto alla riduzione di un terzo dei termini procedimentali.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro i termini procedimentali applicabili; nel caso concreto il parere del 12 agosto 2024 è stato ritenuto tardivo, anche computando la sospensione connessa al contraddittorio ex art. 10-bis l. 241/1990.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale sui motivi ostativi comporta la sospensione dei termini considerata ai fini della verifica della tempestività del parere paesaggistico.

Massime di principio

  • La qualificazione transitoria di un'area agricola come area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non è esclusa dalla sola presenza di un vincolo paesaggistico riferito alla parte terza del d.lgs. 42/2004; la disposizione esclude, nei casi considerati, i vincoli della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  • Nelle aree idonee ai sensi del d.lgs. 199/2021, il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante; il decorso del termine per la sua espressione consente all'amministrazione competente di provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico in un'area idonea non consente un diniego automatico o una preclusione aprioristica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; deve essere svolta una valutazione concreta delle caratteristiche paesaggistiche dell'intervento e degli eventuali specifici elementi di pregio.
  • Un parere paesaggistico tardivo e qualificato illegittimamente come vincolante non può imporre al Comune di annullare in autotutela l'autorizzazione paesaggistica già rilasciata né impedire all'amministrazione competente di provvedere sull'istanza.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

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