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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1285/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2007, la società controllante aveva liquidato l’IVA di gruppo includendo il credito IVA automaticamente trasferito dalla controllata. A garanzia del rimborso del credito era stata stipulata una polizza fideiussoria in favore del fisco. Dopo l’escussione della polizza da parte dell’Agenzia delle entrate e il pagamento da parte della garante, quest’ultima aveva iscritto ipoteca sugli immobili della società controllante. La società impugnò l’iscrizione ipotecaria, deducendo la mancata notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarò inammissibile il ricorso perché non risultava impugnato un atto rientrante nella giurisdizione tributaria; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 12 luglio 2013, accolse l’appello, ravvisando una pretesa tributaria verso la controllante quale coobbligata solidale della controllata e rilevando che la società ne aveva avuto conoscenza soltanto con l’iscrizione dell’ipoteca. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione con cinque motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 per difetto di giurisdizione tributaria; gli altri deducevano, rispettivamente, l’inammissibilità dell’azione, la violazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e la violazione dell’art. 73, ultimo comma, del medesimo decreto. La società aveva inoltre chiesto l’interruzione del giudizio per l’intervenuta amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo formulata dalla società e lo ha accolto nel merito: la qualificazione della domanda ai fini della giurisdizione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., e la controversia sull’iscrizione ipotecaria e sugli atti successivi all’escussione della polizza riguarda rapporti autonomi rispetto alla pretesa tributaria a monte. La polizza ha funzione indennitaria e comporta una prestazione qualitativamente diversa da quella tributaria principale; non sussistono quindi, per tale rapporto, l’identità della pretesa e la solidarietà tra controllante e controllata postulate dal giudice d’appello. È stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa dinanzi a tale giudice. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La richiesta di interruzione per l’amministrazione straordinaria è stata respinta, poiché l’officiosità del giudizio di legittimità non consentiva l’interruzione sollecitata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Questa Corte ha difatti già avuto occasione di stabilire (Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1513) che la censura relativa alla qualificazione della domanda giudiziale operata dal giudice di merito ai fini della individuazione della giurisdizione si riverbera sempre sull’applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione, sicchè è riconducibile ai motivi di cui l’art. 360 c.p.c., n. 1.

    La censura con cui si contesta la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito per individuare la giurisdizione attiene alle norme regolatrici della giurisdizione ed è proponibile con il motivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

  • art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’impugnazione dell’iscrizione dell’ipoteca sui beni della contribuente e, comunque, degli atti che hanno segnato la fase concomitante e successiva all’escussione della polizza fideiussoria sono quindi autonomi e indipendenti rispetto alla pretesa tributaria che ne è a monte e radica la giurisdizione del giudice ordinario.

    La giurisdizione tributaria non si estende all’impugnazione dell’ipoteca e degli atti della fase successiva o concomitante all’escussione della garanzia quando tali atti attengono a rapporti autonomi rispetto alla pretesa tributaria; la controversia appartiene allora al giudice ordinario.

  • art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Si era già sottolineato, d’altronde, che la ratio della polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso.

    La polizza prevista a garanzia del rimborso IVA non sostituisce né garantisce il versamento dell’imposta: mira a ripristinare la situazione anteriore al rimborso e dà luogo a un rapporto autonomo rispetto a quello tributario.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito ai fini dell’individuazione della giurisdizione può essere censurata in cassazione come questione attinente all’applicazione delle norme regolatrici della giurisdizione; su tali questioni la Corte di cassazione è anche giudice del fatto.
  • La polizza fideiussoria a garanzia del rimborso IVA ha funzione indennitaria: la prestazione del garante è qualitativamente diversa da quella dovuta nell’obbligazione tributaria principale e tende a riportare le parti nella situazione anteriore al rimborso.
  • Il rapporto derivante dalla polizza fideiussoria e gli atti conseguenti alla sua escussione sono autonomi rispetto alla pretesa tributaria sottostante; tale autonomia impedisce di identificare la pretesa verso il garante con quella tributaria e di ricondurre automaticamente il rapporto allo schema della solidarietà fideiussoria.
  • Le controversie sull’iscrizione ipotecaria e sugli atti concomitanti o successivi all’escussione della polizza, quando riguardano il rapporto autonomo di garanzia e non la pretesa tributaria a monte, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi

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