Cassazione Civile, Ordinanza n. 26840/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva agito in via sommaria ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per l'assistenza prestata in più procedimenti giudiziari e per attività stragiudiziale connessa. Il cliente si era costituito eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per alcune prestazioni, l'inammissibilità del rito sommario rispetto ai compensi per attività stragiudiziale e, nel merito, l'avvenuto pagamento di parte delle spettanze, contestando inoltre talune voci di spesa e il criterio tariffario applicato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l'altro, che una parcella prodotta dal professionista fosse indicativa del saldo complessivo, che alcune spese non fossero giustificate e che la documentazione sull'attività difensiva fosse insufficiente. In cassazione il professionista lamentava: 1) ultrapetizione, per avere il giudice valorizzato una parcella che egli assumeva redatta solo a fini conciliativi; 2) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che spettasse al cliente provare l'imputazione dei pagamenti a crediti diversi e che le attività svolte fossero incontestate; 3) violazione delle norme tariffarie professionali, per mancata corretta liquidazione secondo i parametri applicabili; 4) omessa pronuncia e motivazione apparente con riferimento all'attività stragiudiziale e alla ritenuta esaustività dei pagamenti ricevuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure. Ha affermato che non vi era ultrapetizione perché il giudice di merito aveva solo valutato prove documentali prodotte in causa, senza eccedere il petitum o la causa petendi. Ha escluso violazioni degli artt. 1193 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., rilevando che, in assenza di una valida imputazione del pagamento da parte del debitore o di una contestazione tempestiva idonea a dimostrare una diversa imputazione, gravava sul ricorrente provare l'asserita destinazione dei pagamenti ad altro debito; inoltre la valutazione delle prove e della documentazione prodotta rientra nel merito. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle tariffe professionali per difetto di specificità, poiché il ricorso non indicava puntualmente le singole voci contestate né le affermazioni in diritto della sentenza contrastanti con la normativa richiamata. Ha escluso anche l'omessa pronuncia, osservando che il Tribunale aveva considerato l'attività stragiudiziale come strumentale e complementare a quella giudiziale, sicché essa era stata ricompresa nella valutazione complessiva del credito. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Utilizzato come rito introduttivo della domanda di pagamento dei compensi professionali.
La violazione di legge è scrutinabile solo se si indica un errore di sussunzione o di riparto dell'onere probatorio, non una mera contestazione della valutazione delle prove.
Il vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia richiede una reale mancanza o irriducibile contraddizione della decisione.
Il sindacato sul fatto decisivo è limitato nei confini rigorosi del vizio motivazionale oggi consentito.
I criteri legali di imputazione del pagamento sono sussidiari e operano solo se debitore e creditore non abbiano effettuato l'imputazione; chi invoca una diversa imputazione deve provarla.
In presenza di più debiti, se il debitore non indica quale intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, ma l'imputazione deve risultare dalla quietanza ed essere accettata, anche per acquiescenza.
Non è violato quando il giudice si limita a valutare le prove; la violazione ricorre solo se l'onere è posto a carico di parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali.
Non è violato quando il giudice valuta prove prodotte dalle parti; la violazione sussiste solo se la decisione si fonda su prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai poteri.
La diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività valutativa di merito, non censurabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o incomprensibile in modo radicale.
art. 111 comma 6 Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione intelligibile e non meramente apparente.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1 comma 17 l. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione dei compensi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente come criterio tariffario alternativo, senza adeguata specificazione delle voci contestate.
Richiamato dal ricorrente ai fini della liquidazione dei compensi professionali, ma senza sufficiente indicazione dei profili di errore.
Base della trattazione in camera di consiglio.
Base della trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di ultrapetizione non può essere usata per contestare la valutazione di documenti o prove prodotti in causa: il vizio sussiste solo se il giudice eccede i limiti del petitum o della causa petendi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa, in realtà, la valutazione delle risultanze istruttorie.
- In presenza di pluralità di debiti tra le stesse parti, l'imputazione del pagamento segue anzitutto la volontà del debitore; in mancanza, può intervenire quella del creditore nell'atto di quietanza, ma la relativa dichiarazione deve risultare accettata dal debitore, anche per comportamento concludente o acquiescenza.
- Le norme sull'imputazione legale del pagamento hanno carattere sussidiario e operano solo se nessuna delle parti abbia effettuato validamente l'imputazione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; ricorre solo se pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
- La denuncia di violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali richiede la specifica indicazione delle singole voci tariffarie o parametriche asseritamente mal liquidate, non essendo sufficiente un richiamo generico alla normativa.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza affrontare espressamente una domanda in termini formali, ne abbia comunque assorbito il contenuto nella decisione complessiva o l'abbia ricondotta ad altra voce del credito.
- La non contestazione dispensa dalla prova solo dei fatti costitutivi specificamente allegati e non di una generica attività professionale complessiva, se le singole prestazioni remunerate non siano state puntualmente ammesse dalla controparte.
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