Cassazione Civile, Ordinanza n. 25737/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione di un palazzetto dello sport comunale. L'impresa ricorrente, quale capogruppo di un'A.T.I., aveva affidato a una società terza la fornitura e posa del parquet nelle palestre. Il Comune aveva contestato vizi e difetti della posa, trattenendo somme a garanzia dei ripristini; era stato espletato un accertamento tecnico preventivo che aveva attribuito la responsabilità alla società esecutrice e quantificato i costi del nuovo intervento. Nelle more, il Comune aveva richiesto e ottenuto il pagamento dalla compagnia assicurativa in forza della polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata a garanzia della rata di saldo. La compagnia aveva poi agito in regresso contro l'impresa garantita e il decreto ingiuntivo era stato opposto, ma l'opposizione era stata rigettata dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione l'impresa deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1710 e 1375 c.c., sostenendo che, anche qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia, il Comune aveva l'obbligo di motivare la richiesta di pagamento e la compagnia conosceva già le risultanze dell'A.T.P., sicché avrebbe dovuto opporre l'exceptio doli; 2) erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse formulato una prognosi sfavorevole senza adeguata delibazione dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era formulata fuori dai limiti del vizio di legittimità, la censura sulla motivazione richiamava un parametro non più vigente, e in sostanza si chiedeva una rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva correttamente esaminato la polizza come contratto autonomo di garanzia, richiamando la giurisprudenza sulle garanzie autonome e negando i presupposti dell'exceptio doli; aveva anche escluso la ripetizione dell'indebito nei confronti del beneficiario. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque non autosufficiente, poiché non chiariva contro quale provvedimento fosse effettivamente diretto. La Corte ha inoltre applicato d'ufficio la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, liquidando una somma equitativa in favore della controparte, oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non voler applicare la regola di giudizio o utilizzi prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggiore convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
Non può essere invocato per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Il vizio di motivazione nei termini di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" non è più prospettabile; occorre dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
La censura sull'inammissibilità dell'appello richiede una critica specifica e coerente al provvedimento impugnato.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa violazione degli obblighi di diligenza, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere un dovere di buona fede nell'esecuzione della garanzia, ma la Corte non vi ha riconosciuto rilievo impeditivo del pagamento.
Il garante che paga può agire in regresso soltanto contro il debitore garantito.
L'eventuale ripetizione dell'indebito è esperibile nei confronti del beneficiario solo se il pagamento non era dovuto; nel caso concreto la Corte ha escluso tale presupposto.
La condanna ha natura sanzionatoria e pubblicistica, è autonoma rispetto alla responsabilità aggravata dei primi due commi, ed è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza e abuso del processo, anche senza prova di dolo o colpa grave.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro di accesso alla giustizia, bilanciato con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato in funzione del principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non voler osservare la regola di disponibilità della prova; non basta dissentire dalla ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., la censura motivazionale è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non più come contestazione di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La garanzia autonoma a prima richiesta preclude, di regola, eccezioni fondate sul rapporto principale; il garante che abbia pagato può rivalersi verso il debitore garantito e, solo in ipotesi specifiche, agire verso il beneficiario per indebito.
- L'exceptio doli è invocabile soltanto in presenza di un evidente abuso del diritto di escussione incompatibile con il contenuto della garanzia e con le condizioni pattuite.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha funzione sanzionatoria dell'abuso del processo, è autonoma e può essere irrogata d'ufficio quando l'impugnazione sia manifestamente pretestuosa, incoerente o meramente dilatoria.
- Una impugnazione che non individui chiaramente il provvedimento censurato o che sviluppi argomenti inconciliabili col petitum è comunque esposta a declaratoria di inammissibilità.
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