Cassazione Penale, Sentenza n. 10831/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per omessa verifica di circostanze fattuali ritenute decisive: il manufatto contestato (tettoia di 23,97 mq e pergolato di 31,78 mq, realizzati con pilastri e travi in legno lamellare) sarebbe un 'abuso minore', realizzato in zona non ad alto rischio sismico, già assentito e corredato di certificazione che escludeva rischi strutturali o pericolo per l'incolumità delle persone; a suo avviso non sarebbe stata richiesta alcuna autorizzazione preventiva (neppure deposito di progetto e calcoli al Genio Civile) e quindi la norma penale contestata non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte siano sostanzialmente valutazioni di fatto e contestazioni della lettura delle prove fatta dal giudice di merito, profili non riesaminabili in sede di legittimità salvo che emerga un risultato incontestabilmente diverso dalla realtà. Ha inoltre considerato le doglianze meramente contestative e non confrontate con la motivazione articolata del Tribunale. Per queste ragioni il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma indicata come titolo di doglianza per violazione e erronea applicazione della legge penale; la Corte osserva che l'impugnazione fondata su valutazioni fattuali ai sensi di questo motivo è inammissibile se mira a rimettere in discussione la lettura delle prove del giudice di merito
Richiamato nel provvedimento di merito in relazione alla concorso di reati; la Corte non rientra nel merito della qualificazione o del concorso di fattispecie in assenza di questione giuridica specifica
Norma inerente i reati in materia di beni culturali menzionata nella sentenza di primo grado dalla quale la ricorrente era stata assolta; la Cassazione non riconsidera la valutazione fattuale collegata all'applicazione di detta norma
D.P.R. 380/2001, artt. 93, 94, 95
Norme del testo unico dell'edilizia richiamate come parametri per la configurazione dell'abuso edilizio; la ricorrente deduceva la non applicabilità per presenze di titoli e certificazioni, ma la Corte segnala che tali questioni sono sostanzialmente fattuali e premesso il giudizio del merito
Norma sulla particolare tenuità del fatto richiamata dalla sentenza di merito per motivare l'assoluzione con benefici (ridotta offensività del fatto)
Norma della procedura penale che prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste; usata nel provvedimento di primo grado e richiamata nella ricostruzione dei fatti
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Citato in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale che, ex tale disposizione, ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere in fatto la valutazione delle prove operata dal giudice di merito: le censure che chiedono un diverso apprezzamento dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per ottenere l'ammissibilità in cassazione chi impugna deve formulare censure di diritto precise e confrontarsi direttamente con le ragioni giustificative della decisione impugnata; le doglianze meramente contestative o genericamente fattuali vengono respinte.
- Quando la controversia ha per oggetto la qualificazione di opere edilizie (necessità di permessi, deposito di progetto, valutazione del rischio sismico, qualificazione come 'abuso minore'), è necessario tradurre le contestazioni in specifiche questioni di diritto o dimostrare un palese travisamento probatorio o una manifesta illogicità della motivazione, altrimenti la cassazione non interviene.
- L'utilizzo di istituti sostanziali o processuali (es. art. 131-bis c.p., art. 530 c.p.p.) deciso dal giudice di merito costituisce motivo di gravame in cassazione solo se si deduce una violazione di diritto o una manifesta contraddittorietà nella motivazione che consenta di superare il divieto di riesame del merito.
- In prospettiva difensiva, prima di impugnare in cassazione, conviene individuare e argomentare con precisione gli errori giuridici (e non solo le divergenze fattuali) contenuti nella sentenza impugnata, corredando il ricorso di riferimenti puntuali alla motivazione da censurare.
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