Cassazione Penale, Sentenza n. 10824/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che, pur avendo assolto gli imputati dall'accusa di associazione a delinquere per insussistenza del fatto, ha confermato condanne per plurime frodi fiscali (20 episodi) relative agli anni d'imposta 2016-2017 e ha disposto la confisca per equivalente complessiva, ripartita in modo solidale tra gli imputati. I motivi di impugnazione includevano: per Fanticini, censure sulla qualificazione come "amministratore di fatto", sulla determinazione della pena (scelta del reato "più grave", misura della pena base e aumenti per continuazione), sul rigetto dell'istanza di definizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e sulla ripartizione solidaristica della confisca; per Dei, censure sulla determinazione dell'ammontare dell'IVA evasa (calcolo delle componenti attive e passive e uso di un atto della Guardia di Finanza), sulla mancata applicazione di principi delle Sezioni unite in materia di confisca solidale, sull'individuazione del reato più grave in caso di continuazione e sulla motivazione della confisca di beni attribuiti a trust/Emiliana Immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (in particolare le censure valutative sulla qualificazione di amministratore di fatto, sulla quantificazione della pena e sull'ammissibilità del ricorso avverso il rigetto dell'art. 599-bis, ritenuto non impugnabile per le Sezioni unite). Tuttavia i ricorsi sono stati accolti limitatamente alla modalità di ripartizione della somma confiscabile: la Cassazione ha annullato la parte della sentenza di appello relativa alla confisca per equivalente e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per rideterminare l'importo confiscabile nei confronti di ciascun concorrente alla luce del principio delle Sezioni unite secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente deve essere applicata al singolo concorrente nella misura di quanto da questo concretamente conseguito e soltanto in mancanza di individuazione della quota individuale può applicarsi il criterio della ripartizione paritaria. Restanti censure dichiarate inammissibili o infondate; la rideterminazione della confisca originaria (€ 4.635.728,94) è dunque demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto, conformemente alla successiva pronuncia delle Sezioni unite, che il provvedimento della Corte di appello che rigetta la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis ha natura ordinatoria e non è soggetto a ricorso per cassazione; perciò il motivo che impugnava tale rigetto è stato dichiarato inammissibile.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte d'appello ha assolto gli imputati dal reato di associazione per delinquere per insussistenza; questa modifica dell'impianto accusatorio ha legittimato la Corte di merito a rivedere la determinazione della pena senza essere vincolata alla misura precedentemente adottata.
Norma rilevante per la qualificazione dei reati tributari contestati (determinazione dell'imposta evasa); la Corte ha valutato la gravità in relazione all'ammontare dell'IVA evasa per la determinazione della pena.
Applicazione degli aumenti per la continuazione: la Cassazione ha ritenuto che la riduzione dell'ammontare dell'evasione in appello non imponga necessariamente una corrispondente e automatica riduzione ulteriore degli aumenti già applicati, purché la motivazione sul punto sia ragionevole.
art. 132 e art. 133 c.p. (determinazione della pena)
Richiamati come base normativa per l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena base e dei criteri direttivi (circostanze attenuanti/aggravanti, effetti del danno), con la precisazione che il giudice di appello può rideterminare la pena dopo l'esclusione di una precedente imputazione più grave.
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 8 aprile 2025, n. 13783
Principio decisivo sulla confisca in concorso di persone: la confisca per equivalente deve essere limitata a quanto ciascun concorrente ha concretamente conseguito; l'accertamento è onere probatorio nel contraddittorio e soltanto in caso di impossibilità di individuazione della quota individuale si può ricorrere alla ripartizione paritaria.
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 10 luglio 2025 (depositata 22/01/2026), n. 2647
Massima composizione nomofilattica secondo cui il provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio dopo il rigetto della richiesta di definizione ai sensi dell'art. 599-bis è ordinatorio e non impugnabile con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di confisca per equivalente in caso di più concorrenti nel reato, la regola è individuare e confiscare la quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente; solo se non è possibile determinare la singola quota, si può procedere alla ripartizione paritaria.
- La determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa (es. IVA) è, di regola, un'operazione aritmetica collegata alle poste indicate nelle dichiarazioni e nelle fatture: per contestarla efficacemente il resistente deve provare la fittizietà delle fatture o errori materiali nel calcolo.
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' è valutazione di merito fondata su elementi di fatto (es. assunzione di fidejussioni, poteri decisionali concreti, rapporti paritari con altri amministratori) e difficilmente è rimessa al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità o mancanza di prova.
- Se in grado di appello viene esclusa una precedente imputazione considerata la più grave (es. associazione a delinquere), il giudice può rivedere liberamente la sanzione entro i limiti del divieto di aggravamento complessivo, determinando la pena sulla nuova base imputativa e riapplicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il rigetto dell'istanza di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis ha natura ordinatoria e, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non è sindacabile con ricorso per cassazione.
- Attribuire beni a un trust non impedisce automaticamente la confisca se risulta che l'operazione è meramente apparente o non produce un'effettiva segregazione patrimoniale: il giudice deve motivare sulle ragioni per cui la segregazione è inefficace.
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