Cassazione Penale, Sentenza n. 10827/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scognamiglio impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. 4/2019 (omessa comunicazione di informazioni rilevanti in materia di Reddito di Cittadinanza). I motivi erano quattro: 1) errata applicazione dell'art. 3, comma 13, D.L. 4/2019 e illogicità della motivazione: la difesa sosteneva che la disposizione si riferisce soltanto a familiari diversi dal richiedente e che la misura cautelare sul richiedente determina solo la sospensione, non la riduzione o revoca, quindi la mancata comunicazione del richiedente non integra il reato; 2) falsa applicazione dell'art. 7, comma 2: la difesa affermava che la misura cautelare deve determinare la sospensione ex art. 7-ter e non la revoca/riduzione sanzionabile penalmente; 3) vizio di chiarezza e applicazione dell'art. 5 c.p. (errore di diritto) e dubbio sull'oscurità del precetto penale; 4) applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la riduzione della pena, esclusa dal giudice di merito per la recidiva e la gravità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di comunicare lo "stato detentivo" ai sensi dell'art. 3, comma 13, D.L. 4/2019 si estende anche al richiedente stesso (la detenzione incide sulla composizione del nucleo e sulla scala di equivalenza), e che l'omessa comunicazione integra il reato previsto dall'art. 7, comma 2. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto per la prima volta in cassazione (violazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha respinto il terzo motivo richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'errore sulla legge non esclude il dolo nelle false dichiarazioni per il Reddito di Cittadinanza. Ha ritenuto infondato l'ultimo motivo relativo all'art. 131-bis, riconoscendo la discrezionalità del giudice di merito e la non applicabilità della causa attenuante alla luce delle condanne pregresse e della gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"[L]'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, [...]"
La Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione dello stato detentivo, anche se riguarda il richiedente, rientri nelle "altre informazioni dovute e rilevanti" e possa integrare il reato previsto da questa disposizione.
"[N]el caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti"
La norma costituisce la fonte dell'obbligo comunicativo: lo stato detentivo di un componente incide sulla composizione del nucleo e sul calcolo dell'assegno; la Corte interpreta la norma come applicabile anche quando il soggetto detentivo è il richiedente stesso.
D.L. 4/2019, art. 7-ter, comma 1
"[N]ei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. [...]"
La misura cautelare personale applicata al beneficiario/richiedente determina la sospensione dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza; ciò rende rilevante la comunicazione dello stato detentivo.
La Corte ribadisce che l'errore sulla legge, in materia di false dichiarazioni per il Reddito di Cittadinanza, non esclude il dolo necessario per la fattispecie di cui all'art. 7 D.L. 4/2019.
L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione di merito; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del giudice di merito in presenza di plurime condanne e della gravità della condotta.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Motivi di censura non dedotti in appello e proposti per la prima volta in Cassazione sono inammissibili; ciò ha comportato l'inammissibilità del secondo motivo del ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 616
Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento in Cassazione ai sensi di questa norma.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata ai fini della statuizione sulla condanna alla Cassa delle ammende (la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella presentazione del ricorso e ha comunque disposto un versamento equitativo).
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare lo "stato detentivo" previsto dall'art. 3, comma 13, D.L. 4/2019 si estende anche al richiedente: se il beneficiario (o un componente del nucleo, incluso il richiedente) è sottoposto a misura detentiva la situazione incide sulla composizione del nucleo e sul calcolo del beneficio.
- La mancata comunicazione di uno stato detentivo rilevante ai fini della composizione del nucleo e della scala di equivalenza può integrare il reato di cui all'art. 7, comma 2, D.L. 4/2019 anche quando il detenuto sia il richiedente.
- La misura cautelare personale applicata al richiedente/beneficiario determina, secondo art. 7-ter, la sospensione dell'erogazione; la rilevanza della comunicazione è quindi collegata sia al calcolo che all'eventuale sospensione del beneficio.
- In Cassazione non possono essere proposte questioni sostanziali o di diritto che non siano state dedotte in appello: motivi nuovi sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
- L'ignoranza o l'errore sulla normativa del Reddito di Cittadinanza difficilmente esclude il dolo in caso di false dichiarazioni o omissioni rilevanti; l'errore di diritto non è di per sé esimente in questo contesto.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è una valutazione di merito con ampia discrezionalità: la recidiva, le plurime condanne o la durata e l'effetto della condotta sul beneficio pubblico riducono la probabilità di accesso alla causa di non punibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante verificare l'ammissibilità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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