Cassazione Penale, Sentenza n. 10828/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso affidato a tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione: il ricorrente sosteneva che l'omessa comunicazione all'INPS fosse da imputare al datore di lavoro e che mancasse il dolo (buona fede dell'imputato); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione del minimo della pena, lamentando eccessivo scostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare), negata in appello perché ritenuta ostativa una precedente revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi due motivi perché formulati in modo aspecifico e cumulativo (violazione di legge e vizio di motivazione senza indicazione puntuale delle norme o dei profili motivazionali violati). Ha invece accolto il terzo motivo: i giudici di merito avevano escluso la pena sostitutiva ritenendo ostativa la precedente revoca dell'affidamento in prova, ma tale fattispecie non è espressamente prevista fra le cause ostative elencate dall'art. 59, comma 1, legge n. 689/81; perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al punto che ha escluso la sostituzione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Il resto della sentenza è stato dichiarato irrevocabile/inammissibile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 4/2019, convertito con legge 26/2019, art. 7, comma 2
"[L]'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, [...]"
La norma sanziona l'omessa comunicazione; la difesa ha dedotto assenza di dolo per buona fede dell'imputato, ma la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato sulla base degli elementi probatori
decreto-legge 4/2019, art. 3, comma 8
Richiamato quale riferimento temporale per la comunicazione; utilizzato nell'ambito della contestazione relativa alle tempistiche di obbligo comunicativo
legge 17 dicembre 1961, n. 628 (art. 4) come modificata dall'art. 28 d.lgs. 758/1994
Normativa richiamata tra i reati ascritti al ricorrente (capo b); la Corte di merito ha valutato la responsabilità e la continuazione con altri reati
Richiamato dalla Corte di appello come criterio per la determinazione della pena (applicazione più benevola dei criteri di commisurazione della pena)
codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamati dalla Corte di cassazione per l'inammissibilità dei motivi aspecifici e cumulativi nel ricorso per cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiama i vizi della motivazione reclamabili in sede di legittimità; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di indicare quale profilo motivazionale sarebbe carente, contraddittorio o illogico
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, comma 1, lettera a)
"a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; ..."
La Corte di cassazione rileva che l'elenco delle cause ostative è tassativo; la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non rientra, di per sé, fra le cause ostative previste dall'art. 59, quindi non poteva essere automaticamente utilizzata per escludere la pena sostitutiva
Costituzione, art. 27
Richiamato indirettamente per i principi di finalità rieducativa della pena e per il principio di contenimento del sacrificio della libertà personale nel minimo necessario
codice di procedura penale, art. 624
Citato in relazione alla irrevocabilità della decisione residua: la sentenza è dichiarata irrevocabile per le parti non annullate
Massime di principio
- In Cassazione i motivi non devono essere formulati in modo cumulativo, generico o 'a grappolo': è necessario indicare la norma precisa e il profilo motivazionale specifico ritenuto violato, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le denunce relative a vizi della motivazione devono distinguere chiaramente quale tra i diversi profili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si deduce e indicare le parti della motivazione contestata.
- L'elenco delle cause ostative alla concessione di pene sostitutive contenuto nell'art. 59 L.689/81 è tassativo: i giudici di merito non possono estenderlo per via analogica a situazioni non previste dalla legge.
- La semplice esistenza di una precedente revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non determina automaticamente l'ostatività alla pena sostitutiva; occorre verificare se la fattispecie rientra nei casi tassativamente previsti dalla norma.
- In caso di annullamento parziale (solo su un punto), la Corte di cassazione può rinviare ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame limitato al profilo annullato; le restanti statuizioni possono rimanere irrevocabili.
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