Cassazione Penale, Sentenza n. 10822/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.: Moncada deduce di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento per furto in abitazione (sentenza Tribunale di Caltagirone n. 19/13.01.2025), atteso che le notifiche si erano perfezionate con plichi restituiti per irreperibilità o recapitati a persona ignota (firma disconosciuta); segnala inoltre di non aver mai nominato difensore e di non aver mai ricevuto la formale vocatio in iudicium. Chiede pertanto la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: la dichiarazione di assenza resa dal Tribunale è legittima poiché risultano notificazioni valide (in particolare, relata dell'ufficiale postale che attesta la consegna del decreto di citazione a giudizio a mani proprie presso il domicilio indicato) e tale relata ha efficacia fidefaciente. Il disconoscimento postumo della firma non è idoneo a invalidare la notifica se non è seguito da querela di falso; inoltre è stata notificata a mani proprie anche la successiva citazione per l'udienza del 31/03/2022. Pertanto il ricorrente non ha assolto all'onere di provare la mancata conoscenza effettiva del processo e l'impossibilità di proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa
La norma disciplina il rimedio della restituzione nel termine per gli imputati giudicati in assenza: l'onere della prova grava sull'imputato che deve dimostrare la mancata conoscenza effettiva del processo e l'assenza di colpa nell'omessa impugnazione; il rimedio è esperibile solo se l'assenza è stata previamente accertata secondo le regole dell'art. 420-bis
art. 420-bis cod. proc. pen., comma 2
Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante
Consente al giudice di dichiarare legittimamente l'assenza quando, valutate le modalità di notifica e le circostanze, risulta che l'imputato aveva conoscenza del processo o ha scelto volontariamente di non partecipare; il giudice della restituzione deve collocarsi nella posizione del giudice che ha dichiarato l'assenza e verificarne la legittimità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche art. 175 c.p.p.)
Inserimento del comma 2.1 dell'art. 175 c.p.p., applicabile alle sentenze deliberate dopo il 30/12/2022
La disciplina richiamata è quella vigente al momento della sentenza impugnata (13/01/2025): il nuovo comma precisa le condizioni e gli oneri probatori per ottenere la restituzione nel termine
legge n. 890/1982, art. 7, comma 2 (richiamata in dottrina/giurisprudenza sulle notifiche postali)
non riprodotta integralmente nella decisione
Giurisprudenza applicata sul punto riconosce che, in caso di consegna tramite servizio postale con avviso di ricevimento sottoscritto, la consegna è efficace fino a querela di falso; la relata dell'ufficiale postale ha efficacia fidefaciente quanto agli atti compiuti dal notificatore
istituto della querela di falso (giurisprudenza consolidata)
non prevista una citazione normativa specifica nel testo
Per contestare l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento di una raccomandata (notifica postale), il rimedio elettivo è la querela di falso: solo con essa si può privare l'atto della sua attitudine probatoria; una semplice denuncia penale di falso non è sufficiente
Massime di principio
- L'istanza di restituzione ex art. 175 c.p.p. richiede che l'imputato provi la mancata 'effettiva conoscenza' del processo e l'impossibilità di proporre impugnazione senza sua colpa: l'onere probatorio è stretto e grava sul ricorrente
- La dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, è legittima quando il giudice ritiene provata la conoscenza della pendenza del processo in base alle modalità di notifica e ad atti e comportamenti dell'imputato; il giudice della restituzione valuta la legittimità di tale dichiarazione
- La relata dell'ufficiale postale e la prova di consegna a mani proprie hanno efficacia fidefaciente; chi contesta la validità della notifica postale deve proporre querela di falso per incidere sulla prova documentale
- Il semplice disconoscimento postumo della sottoscrizione o la denuncia penale di falso non bastano a invalidare una notifica: è necessario il percorso processuale previsto (querela di falso) o prova alternativa convincente
- Se si ricevono atti restituiti per irreperibilità o si ha dubbio sulla consegna, è importante agire tempestivamente (querela di falso, raccolta di prove di irreperibilità, nomina di difensore, istanze al giudice) per non perdere rimedi successivi
- In presenza di una decisione che dichiara l'assenza e di notifiche apparentemente regolari, è assai difficile ottenere la restituzione nel termine salvo prova rigorosa che dimostri l'illegittimità della dichiarazione di assenza
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