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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10825/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello sostenendo che i reati contravvenzionali a lui ascritti si sono estinti per prescrizione prima della pronuncia della Corte territoriale; chiede pertanto il proscioglimento per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale era già scaduto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Collegio di merito circa il computo dei termini di prescrizione: i manufatti erano stati sequestrati l'11 ottobre 2018 (data da cui è iniziata la decorrenza della prescrizione), vi è stato un fattore interruttivo rappresentato dal decreto di citazione a giudizio del 17 giugno 2019 che porta il termine ordinario a cinque anni, e alla fattispecie si applica la sospensione prevista dalla versione di cui all'art. 159 c.p. (introdotta dalla legge n. 107/2017) per non più di 18 mesi fra la scadenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di primo grado e il deposito della sentenza di appello. La sospensione è stata computata (dal 5 novembre 2021 al 5 maggio 2023) e, calcolando il termine massimo, la prescrizione sarebbe scaduta il 11 aprile 2025; essendo la sentenza di appello depositata il 10 aprile 2025, la prescrizione non si era ancora perfezionata. Perciò il proscioglimento non era dovuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Applicata nella versione risultante dall'art. 1 della legge n. 107/2017: prevede una sospensione della prescrizione per non più di 18 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza di appello; la sospensione va computata integralmente ai fini della verifica della maturazione della prescrizione

  • legge n. 107 del 2017, art. 1

    Ha modificato l'art. 159 c.p. introducendo la sospensione temporanea della prescrizione tra il primo e il secondo grado di giudizio; tale modifica è stata ritenuta applicabile ratione temporis alla fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso

  • Corte di cassazione, Sezioni unite, 5 giugno 2025, n. 20989 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza di riferimento utilizzata dalla Corte per interpretare e applicare la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nella versione post-107/2017; conferma che la sospensione va computata integralmente nel calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: occorre partire dalla data in cui cessa la permanenza della condotta illecita o da un evento idoneo (es. sequestro) indicato dagli atti; quella data fa decorrere il termine prescrizionale.
  • Interruzioni vs. sospensioni: gli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) modificano il termine ordinario (possono allungarlo, come nel caso che ha portato il termine a 5 anni), mentre la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (post-107/2017) sospende temporalmente la decorrenza per un periodo determinato (fino a 18 mesi) tra primo e secondo grado e deve essere computata nel calcolo complessivo.
  • Applicazione temporale delle riforme: quando viene in gioco una modifica normativa (es. legge 107/2017), verificare sempre la versione ratione temporis applicabile al fatto concreto e alle date processuali per determinare correttamente sospensioni e termini.
  • Effetto della pronuncia di appello: se la sentenza di appello è depositata prima della scadenza del termine prescrizionale così calcolato (tenendo conto di interruzioni e sospensioni), la prescrizione non è maturata e non può essere dichiarata l'estinzione del reato per tale causa.
  • Onere difensivo e tempestività: il difensore deve sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e documentare i calcoli, ma la Corte valuta d'ufficio la corretta maturazione della prescrizione; errori nei calcoli difensivi (es. erroneo computo della durata) non impediscono la valutazione giudiziale.
  • Controllo delle date processuali: per una valutazione sicura è indispensabile ricostruire con precisione tutte le date rilevanti (data di cessazione dell'illecito o sequestro, atti interruttivi, termine per deposito dei motivi di appello, data di deposito della sentenza di appello) e verificare l'eventuale presenza di altri eventi interruttivi o sospensivi.

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