Cassazione Civile, Ordinanza n. 17733/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio, a seguito di procedura DOCFA, ha rettificato la rendita proposta dal contribuente da euro 384 a euro 6.730, attribuendo all’area di cava il valore dichiarato ma sull’intera superficie di 78.246 mq e ai fabbricati un maggior valore di euro 23.900. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la legittimità dell’accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, poi limitati nei fatti ai primi tre per rinuncia ai motivi dal quarto al nono. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 342 c.p.c. e formazione di giudicato interno, sostenendo che l’appello dell’Agenzia non avesse specificamente censurato la statuizione di primo grado secondo cui il terreno adibito a cava andava iscritto in catasto senza attribuzione di rendita. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione apparente per aver la CTR richiamato un precedente inesistente. Con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme catastali e tributarie, sostenendo che le cave debbano essere iscritte senza rendita e che l’area di cava non possa essere computata nella stima catastale. La Corte ha respinto i primi tre motivi e preso atto della rinuncia agli altri sei.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancata riproduzione, almeno nelle parti essenziali, dell’atto di appello, e comunque infondato perché l’Agenzia aveva devoluto al giudice di appello l’intero oggetto della controversia, insistendo sulla legittimità dell’avviso; ha quindi escluso la formazione di giudicato interno e ha ribadito che, nel processo tributario, l’appello è ammissibile anche quando l’appellante si limiti a riproporre le ragioni già spese in primo grado, purché esprima chiaramente la volontà di contestare la decisione. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR non era apparente ma sufficiente a superare il minimo costituzionale, nonostante un refuso nel richiamo giurisprudenziale. Sul terzo motivo ha affermato che le cave non sono escluse dall’accatastamento come unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale; l’art. 18 r.d. n. 1572/1931 esclude solo dalla stima fondiaria ai fini del reddito dominicale, ma non impedisce l’attribuzione di una rendita catastale/industriale quando sull’area insistano immobili e impianti funzionali all’attività estrattiva, potendo l’intero complesso essere qualificato come unico opificio industriale in categoria D/1. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di appello specifico non è accolta perché, nel caso, il gravame dell’Amministrazione esprimeva comunque in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado e di ottenere la conferma dell’atto impugnato.
Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello è interpretato restrittivamente: è sufficiente una chiara e univoca contestazione della decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado.
Il vizio motivazionale è scrutinabile solo entro il limite del minimo costituzionale, non per una mera insufficienza della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 18 R.D. n. 1572/1931
Le cave sono escluse dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, ma non è esclusa la loro accatastabilità né l’attribuzione di una rendita industriale quando il complesso sia funzionale all’attività estrattiva.
art. 3 R.D.L. n. 652/1939
L’accertamento catastale urbano si fonda sull’unità immobiliare.
art. 4 R.D.L. n. 652/1939
Sono immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale, diversi dai fabbricati rurali.
art. 5 R.D.L. n. 652/1939
È unità immobiliare urbana ogni parte di immobile idonea a produrre un reddito proprio.
art. 2 d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
L’unità immobiliare può essere costituita anche da un’area che presenti autonomia funzionale e reddituale; il catasto dei fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonio edilizio nazionale.
art. 55 d.lgs. n. 344/2002
L’attività estrattiva è qualificata come attività produttiva di reddito d’impresa, coerente con l’attribuzione di una rendita industriale al complesso di cava e fabbricati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione è specifico quando, pur in forma sintetica, esprime in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e di ottenere il riesame nel merito; non è necessaria una puntuale confutazione di ogni singola affermazione della sentenza impugnata.
- In cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera la parte dall’onere di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o almeno riprodurre le parti essenziali degli atti processuali rilevanti per consentire il controllo della Corte.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o oggettivamente incomprensibile; non basta una motivazione concisa o un refuso nel richiamo a precedenti giurisprudenziali.
- Le cave non sono sottratte, per ciò solo, all’accatastamento come unità immobiliari: se l’area e gli impianti presentano autonomia funzionale e reddituale, l’intero complesso può essere qualificato come unico opificio industriale e assoggettato a rendita catastale.
- L’esclusione delle cave dalla stima fondiaria riguarda la determinazione del reddito dominicale agricolo e non impedisce l’attribuzione di una rendita catastale industriale quando la destinazione estrattiva produca reddito d’impresa e il bene sia suscettibile di autonoma valutazione catastale.
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