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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12591/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di addebito con cui l’INPS ha richiesto a una società il pagamento di somme corrispondenti a sgravi contributivi ritenuti indebitamente fruiti per un periodo in cui, secondo l’ente, non risultava integrato il presupposto della regolarità contributiva attestata dal DURC. La società ha opposto l’avviso, ma la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto l’irregolarità contributiva da una contestazione dell’INAIL ritenuta procedimentalmente irregolare; con il secondo ha censurato la falsa applicazione dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, affermando che il DURC negativo emesso nel 2018 non potesse legittimare il recupero di sgravi già fruiti nel periodo 2016-2018, poiché la norma varrebbe solo per il futuro e non per il recupero retroattivo di benefici già utilizzati prima dell’accertamento formale dell’irregolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione di circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito, valutazione non consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha affermato che l’irregolarità contributiva accertata ex post tramite DURC negativo legittima il recupero degli sgravi già fruiti nel periodo in cui il requisito della regolarità mancava, poiché il DURC non opera retroattivamente ma costituisce accertamento dell’assenza del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 per l’accesso ai benefici normativi e contributivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della censura sul vaglio probatorio; la Corte ha osservato che la doglianza sollecitava in realtà una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006

    i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva

    La norma pone la regolarità contributiva quale presupposto per fruire dei benefici; se l’irregolarità esisteva nel periodo di fruizione, l’ente può recuperare gli sgravi indebitamente goduti, anche se l’accertamento formale è successivo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il solo perimetro entro cui la Cassazione può scrutinare un vizio relativo alla ricostruzione del fatto; fuori da tale ambito la doglianza è inammissibile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Indicato solo per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza.

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014

    Richiamata come precedente sulle attuali e ristrette condizioni del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.

  • Cass. n. 27107 del 2018

    Richiamata quale precedente secondo cui l’irrituale svolgimento del procedimento amministrativo di regolarizzazione non rende inesigibili le differenze contributive e la regolarità contributiva resta presupposto degli sgravi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; la rivalutazione del fatto è preclusa salvo i limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini dei benefici normativi e contributivi, la regolarità contributiva costituisce un presupposto sostanziale della fruizione: se l’irregolarità sussiste nel periodo in cui il beneficio è stato goduto, l’ente previdenziale può recuperare gli sgravi indebitamente applicati.
  • Il DURC negativo non opera come fonte di retroattività della preclusione, ma come accertamento ex post dell’assenza del requisito che già doveva sussistere al momento della fruizione del beneficio.
  • Eventuali irregolarità procedimentali nella fase amministrativa di regolarizzazione non escludono, di per sé, l’obbligo del datore di lavoro di versare le differenze contributive né impediscono il recupero degli sgravi se il requisito della regolarità era comunque mancante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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