Cassazione Civile, Ordinanza n. 32384/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione notificato a una contribuente in relazione a plurime cartelle di pagamento recanti pretese eterogenee: tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), tributi locali (TARI e imposta comunale sulla pubblicità), COSAP, diritto annuale camerale, tassa automobilistica, nonché interessi e sanzioni. La commissione tributaria regionale aveva già accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo prescritti i crediti relativi alla tassa automobilistica e soggetti a prescrizione decennale le residue pretese, mentre aveva escluso la giurisdizione per alcune pretese non tributarie. In Cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 2943, 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la prescrizione decennale non potesse applicarsi né a diversi tributi riscossi né ai tributi erariali; con il quarto deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi; con il secondo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi relativi agli atti interruttivi della prescrizione; con il terzo contestava la mancata declaratoria di prescrizione di alcuni crediti in relazione alle date di notifica delle cartelle; con il quinto deduceva l'omesso esame della mancata prova della notificazione di una cartella per assenza dell'avviso di ricevimento. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva tardivamente solo per la discussione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibili il terzo e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio impone al giudice del merito di riesaminare la controversia applicando i principi affermati dalla Corte sulla diversa prescrizione dei vari crediti tributari e sulla prescrizione di sanzioni e interessi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro della censura di nullità per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato quale parametro dei motivi per omesso esame di fatti decisivi
disciplinando l'interruzione della prescrizione, è invocato nei motivi di ricorso
costituisce il termine ordinario decennale applicato ai crediti erariali in assenza di diversa previsione
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
si applica alle obbligazioni periodiche e agli interessi; la Corte esclude la sua applicazione ai tributi erariali IRPEF, IVA e IRAP ma la afferma per tributi locali, diritto annuale camerale e interessi
è richiamato nei motivi relativi al decorso della prescrizione
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3
"Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni."
la Corte lo richiama come previsione espressa della prescrizione quinquennale delle sanzioni
è richiamato nel motivo di nullità della sentenza
è richiamato nel motivo di nullità della sentenza
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
è richiamato per affermare la preclusione alle eccezioni nuove nel processo tributario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
consente l'integrazione dei motivi solo in presenza di documenti non conosciuti, entro il termine perentorio previsto
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva, il credito erariale per IRPEF, IVA e IRAP si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., poiché manca una previsione speciale e l'obbligazione tributaria annuale ha autonomia rispetto alle annualità precedenti.
- I tributi locali e il diritto annuale camerale seguono invece il regime della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., essendo riconducibili a obbligazioni periodiche.
- Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni per espressa previsione del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3.
- Gli interessi relativi a obbligazioni tributarie, pur accessori nel momento genetico, acquistano autonomia nella maturazione e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
- Nel giudizio di cassazione, una censura apparentemente formulata come violazione di legge è inammissibile se richiede in realtà una nuova valutazione del fatto o del materiale istruttorio.
- Nel processo tributario non sono ammesse eccezioni nuove fondate su una causa petendi diversa da quella introdotta con il ricorso originario; la modifica del thema decidendum è possibile solo nei limiti dei motivi aggiunti consentiti dalla disciplina speciale.
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