Cassazione Civile, Ordinanza n. 26856/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione sine titulo di un compendio demaniale marittimo, inizialmente concesso a un soggetto che, alla scadenza della concessione, non avrebbe restituito il bene e lo avrebbe in parte sub-concesso a terzi. Il Ministero ha chiesto rilascio, indennità e risarcimento dei danni nei confronti dell'originario concessionario, di alcuni occupanti e dei relativi eredi. In cassazione, la ricorrente principale ha dedotto: ultra petizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere stata condannata al rilascio dell'intero compendio, nonostante la domanda fosse stata proposta "ognuno per quanto di ragione"; nullità per violazione degli artt. 102, 305 e 307 c.p.c. per mancata considerazione di un asserito litisconsorzio necessario processuale dopo l'interruzione; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 101 c.p.c. per avere la Corte d'appello riqualificato la domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. a responsabilità contrattuale; violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. per assenza di nesso causale tra la condotta dell'originario occupante e i danni ascritti alle occupazioni di terzi e dopo il suo decesso; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prova dei rapporti di sublocazione. Il ricorrente incidentale ha invece censurato la declaratoria di inammissibilità del suo appello, sostenendo la nullità della notificazione degli atti introduttivi effettuata ex art. 143 c.p.c., perché la residenza risultava in Germania e non nel luogo in cui era stato eseguito il deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili o infondate le censure principali: il ricorso non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c. perché non localizzava atti e documenti; la doglianza sul litisconsorzio necessario è stata respinta perché, in presenza di cause scindibili cumulate, l'estinzione per mancata riassunzione opera solo nei confronti delle parti interessate dall'evento interruttivo, mentre il processo prosegue per le altre; la qualificazione della domanda giudiziale è rimessa al giudice di merito, che può desumerla dal contenuto sostanziale dell'atto; le censure sul nesso causale e sulla responsabilità erano generiche e non confrontate con la ratio decidendi; la doglianza motivazionale era inammissibile perché non denunciava un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ma solo insufficienza della motivazione. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato, poiché censurava in modo apodittico un accertamento di fatto sulla notificazione ex art. 143 c.p.c., senza rispettare l'onere di specifica indicazione di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti, ma questi sono stati condannati in solido a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma la qualificazione della domanda va desunta dal suo contenuto sostanziale e dal complessivo contesto dell'atto
richiamato ai fini della dedotta necessità del litisconsorzio, esclusa perché le cause erano scindibili
in caso di mancata riassunzione dopo interruzione, l'estinzione opera solo nei confronti della parte interessata dall'evento quando le cause sono scindibili
richiamato dalla ricorrente per la dedotta estinzione, ma la censura è stata respinta
richiamato per il dedotto vizio di contraddittorio in relazione alla riqualificazione della domanda
norma evocata per qualificare la domanda risarcitoria come responsabilità extracontrattuale
richiamato in relazione alla dedotta insussistenza di responsabilità solidale per fatto altrui
la notificazione eseguita secondo tale norma è stata ritenuta non validamente censurata in cassazione per difetto di specificità
richiamato nel motivo incidentale, insieme all'art. 143 c.p.c., in tema di appello e notificazioni
richiamato nel motivo incidentale in relazione alla tempestività e ammissibilità dell'appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
mezzo di censura invocato per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
mezzo di censura invocato per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo già coperto da principi consolidati
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare atti e documenti posti a fondamento delle censure, pena inammissibilità
norma sul rito camerale in cassazione applicata alla trattazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il regime del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso
richiamato in via analogica per il principio secondo cui, nelle cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una parte non si estende alle altre
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure sono inammissibili se non vengono specificamente indicati e localizzati gli atti e i documenti del giudizio di merito su cui si fondano, poiché il requisito di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. è condizione di ammissibilità autonoma e pregiudiziale.
- Quando il giudizio cumula cause scindibili in un rapporto di litisconsorzio facoltativo, l'evento interruttivo e la mancata tempestiva riassunzione producono l'estinzione solo nei confronti della parte interessata, mentre il processo prosegue nei confronti delle altre parti.
- L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e va compiuta secondo il contenuto sostanziale dell'atto e la finalità perseguita, non secondo le sole espressioni letterali usate dalla parte; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- La deduzione di un omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se si risolve in una riproposizione apodittica di tesi difensive già respinte senza confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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