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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26824/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

Nel corso di una esecuzione immobiliare, un compendio immobiliare fu aggiudicato a una società offerente, che ottenne anche la proroga del termine per il versamento del prezzo. La società esecutata propose opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere non opponibile o non impugnabile il provvedimento di proroga del termine per il saldo prezzo e, più in generale, contestando la tardività dell’opposizione e la motivazione della decisione di merito. In cassazione articolò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 587 e 617, co. 2, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto non proponibile l’opposizione avverso il decreto di trasferimento; 2) violazione degli artt. 152, co. 2, e 153 c.p.c. e degli artt. 574, 576 e 585 c.p.c., per l’adesione acritica, e solo parziale, alla decisione assunta in sede di sospensione; 3) violazione dell’art. 669-terdecies, co. 5, c.p.c., per non avere condiviso la statuizione sulla non autonoma opponibilità del provvedimento di proroga; 4) violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 618 c.p.c. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per asserita mera reiterazione dell’ordinanza resa sul reclamo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento era tardiva: il vizio andava fatto valere tempestivamente contro il provvedimento presupposto di proroga del termine per il versamento del prezzo, e non solo contro l’atto successivo, salvo che il vizio del primo atto fosse stato incolpevolmente ignorato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo è stato assorbito dal rigetto del primo, con osservazione che il reclamo avverso il provvedimento endoprocessuale era un mezzo errato; il quarto è stato considerato assorbito o comunque inammissibile, perché centrato su un’ordinanza resa in sede di reclamo, anch’essa non idonea a fondare la censura. Il ricorso incidentale della controparte è stato assorbito, essendo subordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza sulla autonoma opponibilità della proroga del termine di versamento del prezzo. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della sola ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’opponibilità dell’atto, ma la Corte lo supera affermando la tardività dell’opposizione rispetto al provvedimento presupposto di proroga del termine per il saldo prezzo.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta tempestivamente rispetto all’atto viziato; non è consentito colpire solo l’atto successivo quando il vizio riguarda l’atto presupposto.

  • art. 152, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la censura è assorbita dal rilievo di tardività dell’opposizione.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non conduce a una diversa soluzione per effetto dell’assorbimento del motivo.

  • art. 574 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procedura esecutiva immobiliare, senza incidere sull’esito per la ritenuta tardività dell’opposizione.

  • art. 576 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 585 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non supera il principio secondo cui il vizio del provvedimento presupposto va fatto valere tempestivamente.

  • art. 669-terdecies, comma 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il reclamo contro il provvedimento collegiale non era il mezzo corretto, poiché si trattava di un provvedimento endoprocessuale e parzialmente ordinatorio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare la motivazione della decisione sul reclamo, ma la censura è assorbita o comunque inammissibile.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ribadisce che il rimedio corretto era l’opposizione agli atti, non il reclamo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione apparente, ma la censura non è accolta perché si fonda su un mezzo processuale errato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato quale vizio processuale, ma la Corte non lo accoglie per la tardività e per l’inammissibilità/assorbimento delle ulteriori doglianze.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della sola ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione nei termini previsti per la trattazione camerale.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta contro il primo atto viziato e nei relativi termini: non è consentito impugnare soltanto l’atto successivo se il vizio era già insito nel provvedimento presupposto.
  • La proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione, pur se eventualmente illegittima, è un provvedimento autonomamente rilevante ai fini dell’opposizione agli atti esecutivi; il termine per reagire decorre dalla sua adozione o dal rigetto dell’istanza di revoca, non dal decreto di trasferimento.
  • L’invocazione di nullità o irregolarità dell’atto finale non può sanare la mancata tempestiva contestazione dell’atto presupposto, salvo che la parte abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.
  • Quando il rimedio esperito è processualmente errato rispetto alla natura endoprocessuale e ordinatoria del provvedimento, le censure che presuppongono quel rimedio sono inammissibili o restano comunque precluse.
  • Se il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale era formulato in via subordinata, quest’ultimo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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