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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a crediti iscritti a ruolo. Il giudizio era già giunto una prima volta in Cassazione con rinvio; la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi, che: (1) la CTR aveva violato l’art. 53 del d.lgs. 546/1992 dichiarando inammissibili il primo, secondo e quarto motivo di appello sul presupposto che fossero una mera riproposizione delle difese di primo grado, senza specifiche critiche alla sentenza; (2) la CTR aveva reso una motivazione solo apparente sul terzo motivo di appello, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure effettivamente proposte, in particolare sulla mancata prova della regolare notificazione di avvisi di mora e cartelle e sulla conseguente prescrizione dei crediti, nonché sulla violazione dell’art. 86 del DPR 602/1973; (3) nel testo disponibile non emergono ulteriori contenuti oltre a quelli richiamati nella trattazione dei primi due motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l’appello della contribuente conteneva doglianze specifiche e non una mera riproduzione del ricorso introduttivo, sicché non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Ha accolto anche il secondo motivo nei limiti in cui ha censurato la motivazione apparente della CTR: il giudice di appello si era limitato a un richiamo generico alla sentenza di primo grado, senza indicare in modo comprensibile i contenuti richiamati e senza dare conto dell’effettiva valutazione delle censure relative alla notifica delle cartelle e degli avvisi di mora, alla prescrizione dei crediti e alla legittimità del fermo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L’appello nel processo tributario è specifico quando contiene una parte argomentativa idonea a contrapporre alle ragioni della sentenza impugnata critiche concrete; non è inammissibile per il solo fatto che riproponga questioni già dedotte in primo grado, se tali questioni sono sviluppate come contestazione della decisione

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve avere una motivazione effettiva e non meramente apparente; il giudice di appello non può limitarsi a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito

  • art. 86 DPR n. 602/1973

    È evocato dalla ricorrente come norma violata in relazione al fermo amministrativo; la Corte non sviluppa nel dispositivo un principio sul suo contenuto, ma censura la mancata risposta specifica della CTR sulla doglianza

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nella motivazione della CTR, ma la Cassazione evidenzia che la decisione di appello non ha affrontato in modo comprensibile le censure proposte, sicché il richiamo all’onere della prova non sana la carenza motivazionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali: è sufficiente che l’appellante riproponga le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo giudice in modo da incrinare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è inammissibile l’appello che, pur riproducendo argomentazioni già svolte in primo grado, le utilizzi come critica alla decisione sfavorevole, purché sia chiaro il dissenso rispetto alle ragioni poste a base della sentenza appellata.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il richiamo alla decisione o agli atti richiamati consente di comprendere quali contenuti siano stati effettivamente valutati dal giudice di appello; un rinvio generico e non autosufficiente integra motivazione apparente.
  • Quando il gravame deduce la mancata prova della notificazione degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti, il giudice di appello deve confrontarsi specificamente con tali censure, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica di infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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