Cassazione Penale, Sentenza n. 27595/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, co. 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309) sollevando cinque censure: (1) carenza/illogicità della motivazione per mancata assoluzione ex art. 530, co. 2 c.p.p. in ragione dell'assenza di strumenti per pesare/tagliare e di banconote; (2) violazione di legge e motivazione illogica per il mancato ammesso alla messa alla prova in appello (richiamando artt. 168-bis c.p. e 468-bis c.p.p.); (3) mancata motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (4) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (5) apoditticità della motivazione circa la commisurazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato o inammissibile. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la destinazione dello stupefacente alla cessione era provata dalla quantità e dalla suddivisione in dosi, dal tentativo dell'imputato di disfarsi di un pacchetto alla vista della polizia, dal rinvenimento di denaro e dal luogo (piazza nota per spaccio) lontano dalla residenza provvisoria. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla messa alla prova perché non confrontato con la motivazione del giudice d'appello, e ha condiviso la valutazione negativa della prognosi di rieducazione. Ha escluso l'operatività della causa di particolare tenuità e il riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della motivazione di merito (doppia conforme, pena superiore al minimo edittale, modalità della condotta). Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese come da prassi.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: il possesso degli stupefacenti, se destinato alla cessione a terzi, integra il reato. La Corte ha ritenuto sussistente il reato alla luce della quantità, della suddivisione in dosi e delle circostanze del rinvenimento.
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Regola sull'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insufficienza di prove. La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello abbia motivato adeguatamente la prova della destinazione a cessione, facendo così decadere la censura per mancata assoluzione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di legge, carenza/illogicità della motivazione). La Corte ha valutato i motivi alla luce di tali parametri e li ha ritenuti, a seconda dei casi, manifestamente infondati o inammissibili.
Disposizioni att./coord./trans. c.p.p., art. 173, comma 1
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (sintesi nei limiti necessari per la motivazione). Applicata per delimitare l'esposizione del ricorso.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (quantità, dosi, modalità, doppia conforme, pena superiore al minimo) escludessero l'applicabilità della causa.
Parametri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità/colpevolezza; utilizzato anche per valutare la prognosi per la messa alla prova e per escludere la particolare tenuità.
Codice di procedura penale, art. 464-quater, comma 3
Riferito rispetto alla nozione di prognosi favorevole per la messa alla prova: la Corte ha ritenuto negativa la prognosi e quindi legittimo il diniego.
Codice di procedura penale, artt. 168-bis c.p. e 468-bis c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di ammissione a misure alternative/messa alla prova; la Corte ha considerato operante l'istituto in appello ma ha comunque ritenuto fondata la valutazione negativa dei presupposti.
Massime di principio
- La mera assenza di strumenti per pesare o tagliare la sostanza non impedisce di ritenere la destinazione alla cessione quando sussistono altri indici (quantità, suddivisione in dosi, presenza di denaro, comportamento dell'imputato, luogo noto per spaccio).
- In sede di appello e in Cassazione la valutazione del merito sul punto probatorio è sindacabile solo se la motivazione è manifesta illogica; una motivazione congrua e coerente che valorizzi più indici rende il sindacato limitato.
- La messa alla prova può essere negata in appello se emerge una prognosi negativa fondata sui parametri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice d'appello deve motivare la valutazione prognostica e il rifiuto è sindacabile solo in presenza di vizi motivazionali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non trova applicazione se la struttura fattuale (quantità, suddivisione in dosi, modalità di spaccio, pena inflitta superiore al minimo) indica una gravità compatibile con la punibilità.
- Il giudice d'appello non è tenuto a ripetere punto per punto la motivazione del giudice di primo grado quando i motivi d'appello non prospettano nuovi elementi o non contestano specificamente le ragioni di fatto o di diritto adottate dal primo giudice.
- La mancata specificazione e argomentazione dei motivi in appello (es. richiesta generica di 'rivalutazione') determina inammissibilità o rigetto delle doglianze per difetto di specificità.
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