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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la ristrutturazione di un immobile composto da due porzioni contigue, una in comproprietà della ricorrente e l'altra di terzi. A seguito di un intervento disposto in via cautelare per il risanamento strutturale di un fabbricato pericolante, le parti avevano affidato i lavori a una società appaltatrice. Quest'ultima aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di alcuni stati di avanzamento lavori riferiti alla quota del 53% gravante sulla ricorrente. La committente ha proposto opposizione e, poi, appello e ricorso per cassazione deducendo: 1) che il contratto si era risolto per effetto di diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa, sicché non doveva essere pagato quanto eseguito successivamente; 2) che la domanda di risoluzione giudiziale per gravi difetti dell'opera era stata erroneamente dichiarata inammissibile; 3) che la Corte d'appello aveva illegittimamente escluso la rilevanza di norme antisismiche e delle norme sulle opere in conglomerato cementizio armato, facendo proprie le conclusioni del CTU; 4) che era stato erroneamente computato il corrispettivo perché non era stato detratto il pagamento di una fattura di euro 7.500. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la clausola risolutiva espressa era formulata in modo generico e quindi inefficace, essendo necessaria la specifica indicazione delle obbligazioni la cui violazione comporta la risoluzione di diritto; inoltre ha escluso che una diffida ad adempiere possa essere intimata prima della scadenza del termine contrattuale al fine di fondare la risoluzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché mirava a una rivalutazione del merito sulle risultanze della CTU, sia perché la sentenza impugnata si fondava su una seconda autonoma ratio decidendi, non efficacemente censurata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla decorrenza temporale delle norme antisismiche e inammissibile quanto alla valutazione tecnica sulle norme in tema di cemento armato, trattandosi ancora di apprezzamenti di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare la valutazione dei fatti e l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. sulla mancata contestazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della controparte; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere non può essere utilizzata validamente prima della scadenza del termine di esecuzione per ottenere la risoluzione del contratto.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa produce risoluzione di diritto solo se riferita a obbligazioni specificamente determinate; una previsione generica è inefficace e si riduce a clausola di stile.

  • art. 1668, comma 2, c.c.

    La risoluzione per difformità o vizi dell'opera richiede che questi la rendano del tutto inidonea alla sua destinazione; in difetto, resta ferma la sola valutazione delle conseguenze economiche dei difetti accertati.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è ammissibile introdurre o far valere per la prima volta una domanda non devoluta con specifico motivo di gravame; la censura è comunque inammissibile se colpisce solo una delle più rationes decidendi autonome della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere veicolata sotto forma di violazione di legge una critica che in realtà richiede una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze tecniche.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira a una rivalutazione del fatto e delle prove, non essendo consentito in cassazione riesaminare il merito della causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte interessata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dalla disciplina del raddoppio.

  • art. 3, comma 2, L. 64/1974

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di adempimenti antisismici, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di non applicabilità al caso concreto in ragione della data di presentazione della DIA.

  • D.M. Ministero LL.PP. 16 gennaio 1996

    Normativa tecnica richiamata per gli adempimenti antisismici; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla sua applicabilità al caso concreto.

  • artt. 1 e 4 L. 1086/1971

    Richiamati per le opere in conglomerato cementizio armato; la Corte ha ritenuto che la valutazione della loro non applicabilità alla ristrutturazione fosse un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato solo come origine cautelare dell'intervento di risanamento del fabbricato pericolante.

Massime di principio

  • La clausola risolutiva espressa è valida solo se individua in modo specifico le obbligazioni la cui violazione determina la risoluzione di diritto; una previsione generica o meramente riproduttiva di obblighi contrattuali non è sufficiente.
  • La diffida ad adempiere non può essere validamente utilizzata per fondare la risoluzione prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.
  • Nel contratto di appalto, la risoluzione per vizi o difformità dell'opera richiede che i difetti ne compromettano in modo apprezzabile la destinazione; altrimenti il rimedio risolutorio non è configurabile e resta il diverso regime delle conseguenze economiche dei vizi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle conclusioni tecniche del consulente.
  • Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve colpirle tutte; l'inattaccabilità di una sola ratio rende inammissibile la doglianza nel suo complesso per difetto di interesse.
  • Il fatto non specificamente contestato dalla controparte può essere posto dal giudice a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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