Sentenza del 14/02/2019 n. 4410 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - IRAP - Contributi pubblici alle aziende per l'edilizia residenziale - Esenzione ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Spettanza generalizzata - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ATER aveva chiesto il rimborso di 946.000 euro di IRAP versata per gli anni 2002-2004, sostenendo che i contributi pubblici ricevuti per acquistare, costruire, recuperare e manutenere immobili di edilizia residenziale pubblica avessero natura patrimoniale, non reddituale, e fossero comunque esenti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP, salvo che la legge istitutiva li destini espressamente alla copertura di componenti negativi non deducibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito, confermando l'imponibilità ai fini IRAP dei contributi ricevuti dall'ATER e quindi la legittimità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. La Corte ha chiarito che l'esenzione prevista ai fini IRPEG non può essere estesa automaticamente all'IRAP e che non è sufficiente dimostrare che i contributi siano stati utilizzati per beni patrimoniali o per l'attività istituzionale dell'ente: occorre un'espressa correlazione normativa con specifici costi non deducibili. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3
concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione
L'esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP opera solo quando la legge prevede espressamente che essi siano correlati alla copertura di componenti negativi non deducibili. La norma ha carattere eccezionale e non è applicabile analogicamente.
Legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica, applicabile anche retroattivamente, che richiede un'esplicita previsione nella legge istitutiva del contributo circa la correlazione con componenti negativi non deducibili.
Legge n. 449 del 1997, art. 21, comma 4
L'eventuale esclusione dei contributi dall'IRPEG non comporta automaticamente l'esclusione dall'IRAP, trattandosi di tributi diversi e soggetti a discipline autonome.
Le disposizioni sui contributi e sulle sopravvenienze attive ai fini delle imposte sui redditi non consentono, di per sé, di escludere i contributi dalla base imponibile IRAP.
T.U.I.R., artt. 53 e 85, comma 1
I contributi erogati in base alla legge possono concorrere alla formazione dei componenti positivi rilevanti ai fini fiscali, senza che la loro destinazione istituzionale o patrimoniale ne determini automaticamente l'esclusione dall'IRAP.
Massime di principio
- I contributi pubblici concorrono ordinariamente alla base imponibile IRAP, anche se destinati ad attività istituzionali o all'acquisto, costruzione e manutenzione di beni patrimoniali.
- L'esenzione IRAP è applicabile solo se la legge istitutiva del contributo prevede espressamente la correlazione con specifici componenti negativi non deducibili; non basta una destinazione generica o desumibile dalla natura del finanziamento.
- L'esenzione prevista per un'imposta, come l'IRPEG o l'IRES, non si estende automaticamente all'IRAP, perché ciascun tributo ha presupposti e regole proprie.
- La qualificazione contabile o patrimoniale del contributo non è decisiva: ciò che conta è la presenza del requisito normativo della correlazione con costi non deducibili.
- Le norme che escludono componenti positivi dalla base imponibile sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente, senza estensioni analogiche.
- In una situazione analoga occorre verificare anzitutto il testo della legge istitutiva del contributo, individuando se contiene una destinazione espressa a costi non deducibili; in mancanza, il contributo dovrebbe essere incluso nella base imponibile IRAP.
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