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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 115 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla possibilità di rettificare fatture erronee ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA. Rinvio pregiudiziale - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Principi di equivalenza e di effettività - Impresa non stabilita nell'Unione europea - Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell'IVA - Numero di identificazione IVA errato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA pagata in Spagna su acquisti effettuati presso il fornitore Hero España SA. Le fatture originarie riportavano erroneamente il numero di identificazione IVA olandese della società, anziché quello svizzero. L'AEAT aveva richiesto le fatture corrette entro dieci giorni, ma la società non le aveva presentate nel termine. Dopo l'emissione delle fatture rettificative, la società aveva nuovamente chiesto il rimborso, già negato con una precedente decisione divenuta definitiva. La controversia riguardava quindi se il diritto dell'Unione impedisse alla Spagna di considerare tardiva la rettifica delle fatture e di negare il rimborso.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che la tredicesima direttiva 86/560/CEE non impedisce a uno Stato membro di fissare un termine oltre il quale non è più possibile rettificare fatture erronee, compreso il numero di identificazione IVA, ai fini del rimborso. Tale limitazione è lecita purché rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice nazionale verificare concretamente tali condizioni. Nel caso esaminato, la Corte ha osservato che la società non aveva rispettato il termine assegnato, non aveva informato l'amministrazione delle difficoltà nel produrre le fatture corrette e non aveva impugnato tempestivamente il primo diniego. Pertanto, la Corte non ha riconosciuto direttamente il rimborso, lasciando la decisione finale al giudice spagnolo.

Norme richiamate

  • Tredicesima direttiva 86/560/CEE, articolo 2, paragrafo 1

    Ciascuno Stato membro rimborsa [...] l'IVA applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del paese [...].

    La disposizione riconosce, a determinate condizioni, il diritto al rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea.

  • Tredicesima direttiva 86/560/CEE, articolo 3, paragrafo 1

    Gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda di rimborso dell'IVA, compresi i termini [...].

    La direttiva lascia agli Stati membri la disciplina delle modalità procedurali e dei termini per chiedere il rimborso, inclusi gli obblighi documentali necessari a verificarne la fondatezza.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 170 e 171

    Gli articoli disciplinano il diritto al rimborso dell'IVA, ma per i soggetti passivi non stabiliti nel territorio dell'Unione la tredicesima direttiva costituisce la disciplina speciale applicabile.

  • Principio di equivalenza

    Le modalità procedurali applicabili ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione non possono essere meno favorevoli di quelle applicabili a diritti analoghi fondati sul diritto nazionale.

  • Principio di effettività

    Le norme procedurali nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA.

  • Principio di certezza del diritto

    È legittimo prevedere termini ragionevoli e preclusivi, così da evitare che la situazione fiscale del contribuente e dell'amministrazione resti indefinitamente in discussione.

Massime di principio

  • Gli Stati possono stabilire termini entro i quali il contribuente deve correggere fatture incomplete o errate per ottenere il rimborso dell'IVA, purché tali termini siano ragionevoli e rispettino equivalenza ed effettività.
  • La rettifica di una fattura dopo il diniego dell'amministrazione, soprattutto quando il diniego è già definitivo, non garantisce automaticamente il diritto al rimborso.
  • Il contribuente deve rispondere tempestivamente alle richieste dell'amministrazione, segnalare eventuali impedimenti e impugnare nei termini un eventuale diniego; l'inerzia può rendere definitiva la preclusione.
  • L'amministrazione non può imporre formalità aggiuntive inutili se dispone già di tutte le informazioni necessarie per verificare il diritto al rimborso. Occorre però accertare se tali informazioni fossero realmente sufficienti.
  • La tutela del diritto sostanziale al rimborso deve essere bilanciata con la certezza dei rapporti giuridici: errori meramente formali possono essere correggibili, ma non necessariamente senza limiti temporali.
  • La valutazione finale sulla compatibilità della disciplina nazionale con i principi dell'Unione spetta al giudice nazionale, che deve esaminare le concrete circostanze del procedimento.

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