Sentenza del 14/02/2019 n. 319 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - obbligo di motivazione - riscontro alle osservazioni del contribuente - è necessario - omissione - nullità dell'atto impositivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in linea di principio: l’avviso di accertamento che omette di considerare le osservazioni del contribuente e di rispondere ad esse nella motivazione è affetto da nullità per difetto di motivazione. Lo Statuto dei diritti del contribuente rafforza l’obbligo motivazionale dell’Amministrazione, in attuazione di principi costituzionalmente garantiti, assicurando una tutela più efficace del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’Amministrazione non avesse esaminato né fornito un puntuale riscontro alle osservazioni presentate durante il contraddittorio procedimentale.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto rafforza l’obbligo dell’Amministrazione di motivare adeguatamente gli atti impositivi e di confrontarsi con le osservazioni formulate dal contribuente nel procedimento.
Principi costituzionali in materia di motivazione e tutela del contribuente
L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo costituisce uno strumento di garanzia del diritto di difesa e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni nel contraddittorio procedimentale, l’Amministrazione deve esaminarle e fornire nella motivazione dell’atto un riscontro concreto e puntuale.
- Un rinvio generico alle risultanze dell’accertamento o una motivazione che ignori le principali contestazioni del contribuente può determinare la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.
- La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni effettive della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare sia il contenuto delle osservazioni presentate sia l’eventuale risposta dell’Amministrazione nell’atto impositivo; l’assenza di un confronto effettivo può costituire un vizio rilevante.
- La nullità non deriva necessariamente dal mancato accoglimento delle osservazioni, ma dalla loro mancata considerazione o dall’assenza di una risposta motivata e specifica.
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