Sentenza del 14/02/2019 n. 114 - Corte di Giustizia UE
La Corte si esprime in merito all'esenzione dall'IVA sulle alle importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzioni dall'IVA all'importazione - Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario - Cessione intracomunitaria successiva - Evasione fiscale - Diniego dell'esenzione - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'importazione in Austria di beni provenienti dalla Svizzera, destinati a essere trasferiti intracomunitariamente in Bulgaria. La ricorrente aveva usufruito dell'esenzione IVA prevista per le importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario. Le autorità austriache avevano negato tale esenzione perché le società bulgare destinatarie avevano commesso un'evasione fiscale in una successiva operazione di cessione dei beni. La questione era se una frode successiva e autonoma, non collegata al trasferimento intracomunitario, potesse compromettere l'esenzione all'importazione, in assenza di prova che l'importatore ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione dall'IVA all'importazione non può essere negata all'importatore quando il destinatario del successivo trasferimento intracomunitario commette un'evasione fiscale in un'operazione ulteriore e distinta, non collegata al trasferimento, e non vi sono elementi per dimostrare che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. Importazione e trasferimento intracomunitario, da un lato, e successiva cessione fraudolenta, dall'altro, devono essere considerate operazioni indipendenti. L'eventuale diniego dell'esenzione relativo alla cessione fraudolenta spetta alle autorità dello Stato membro in cui tale cessione è stata effettuata. La seconda questione, relativa all'eventuale intenzione fraudolenta già esistente al momento del trasferimento, è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica e non dimostrata nel caso concreto.
Norme richiamate
Articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo [...] se la cessione dei beni [...] è esente conformemente all'articolo 138.
L'esenzione all'importazione è subordinata al successivo trasferimento o alla successiva cessione intracomunitaria esente, ma non può essere negata per una frode autonoma e successiva, non collegata a tale trasferimento.
Articolo 143, paragrafi 1, lettera d), e 2, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE
L'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica [...] solo se al momento dell'importazione l'importatore ha fornito [...] le informazioni richieste.
La disciplina rafforzata richiede specifiche informazioni e prove al momento dell'importazione, ma, una volta rispettate le condizioni sostanziali, una frode successiva di terzi non determina automaticamente la perdita dell'esenzione.
Articolo 138 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati [...] in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza [...]
Il trasferimento intracomunitario è assimilato a una cessione intracomunitaria esente, purché siano rispettate le relative condizioni sostanziali.
Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.
Il trasferimento dei beni dell'impresa verso un altro Stato membro costituisce un'operazione intracomunitaria rilevante ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 138.
Articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione.
L'importatore o il soggetto formalmente designato come debitore può essere responsabile dell'IVA all'importazione, ma non perde l'esenzione per una frode altrui successiva e indipendente, salvo sua consapevolezza o colpevole negligenza.
Massime di principio
- L'esenzione IVA all'importazione nell'ambito del regime doganale 42 può essere negata se non sono rispettate le condizioni relative all'importazione o al successivo trasferimento intracomunitario, ma non per il solo fatto che il destinatario commetta una frode in una fase successiva e distinta.
- Le diverse operazioni della catena commerciale devono essere valutate separatamente: una frode successiva incide sull'operazione fraudolenta, non automaticamente sulle operazioni precedenti regolarmente effettuate.
- Il diniego di un beneficio IVA richiede elementi concreti che dimostrino che il soggetto interessato abbia partecipato alla frode, ne fosse consapevole o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscerla.
- La mera posizione di rappresentante indiretto o debitore dell'IVA all'importazione non rende automaticamente l'importatore responsabile delle frodi commesse dal destinatario in operazioni successive.
- È essenziale conservare la documentazione relativa ai numeri IVA, alla destinazione dei beni, al trasporto verso l'altro Stato membro e agli altri requisiti richiesti al momento dell'importazione.
- Se la frode riguarda una cessione intracomunitaria successiva e autonoma, il relativo recupero dell'IVA deve essere effettuato principalmente dallo Stato membro in cui tale cessione fraudolenta si è verificata.
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