Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13647/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società per il periodo 1.9.2010-31.5.2012, sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come procacciamento d'affari e agenzia fosse in realtà simulato. La Corte d'appello aveva ritenuto provati indizi significativi di subordinazione (presenza quotidiana nei locali aziendali, inserimento nell'organizzazione, supporto ai dipendenti, formazione e coordinamento degli agenti, fatture mensili fisse e rimborso spese), aveva accertato la cessazione del rapporto al 31.5.2012 e, quanto alle conseguenze economiche, aveva scomputato quanto già percepito dal lavoratore rispetto alle somme dovute per l'inquadramento riconosciuto, negando inoltre ferie e permessi per difetto di prova della mancata fruizione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale considerato la cessazione come derivante dalle disdette del contratto simulato inviate il 31.5.2012 e non dalla successiva comunicazione societaria del 20.7.2012 di recesso dal rapporto subordinato per giustificato motivo oggettivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo in ordine al livello di inquadramento, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere il I livello del CCNL Commercio per l'elevata autonomia emersa da prove e documenti; 3) nullità della sentenza per la valutazione delle somme percepite in costanza di rapporto, ritenuta contrastante con gli atti e con un preteso giudicato interno sulla compensazione, anche perché il conteggio societario era stato ritenuto inattendibile in primo grado e non sarebbe stato impugnato; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per il mancato riconoscimento di ferie non godute e permessi retribuiti, poiché dalle prove sarebbe emersa un'attività continuativa dal 2010 al 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili e, per la parte residua, infondati. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la dedotta violazione del giudicato interno, rilevando che la questione degli importi economici era stata espressamente devoluta in appello dalla società e che il giudice di merito aveva quindi legittimamente proceduto al ricalcolo delle somme dovute e agli scomputi. Infine, ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente valutazione degli elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo per la soluzione della controversia

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la cessazione del rapporto, ma la Corte ha deciso la censura come rivalutazione di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio processuale reale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il mancato riconoscimento di ferie e permessi; la Corte non ha ravvisato violazione dell'onere probatorio nel ragionamento della sentenza impugnata

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ha giustificato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta dedurre che il giudice abbia trascurato singoli elementi istruttori o abbia mal valutato le prove.
  • Il giudicato interno può formarsi soltanto su un capo autonomo e indipendente della sentenza; non vi è violazione del giudicato interno quando la questione economica è stata espressamente devoluta con l'appello e il giudice di secondo grado la decide nel merito.
  • Quando il rapporto è qualificato come subordinato sulla base di indici fattuali, il giudice di merito può procedere alla ricognizione delle somme già corrisposte e allo scomputo rispetto alle spettanze dovute, purché la questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio.
  • La mancata prova della fruizione di ferie e permessi impedisce il riconoscimento delle corrispondenti indennità o monetizzazioni, secondo il riparto ordinario dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.