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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11648/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile presupposto. L'interessata, agendo quale erede del soggetto originario, aveva ottenuto dalla Corte d'appello, in sede monocratica, un decreto di condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo limitato alla sola durata del secondo grado, essendo già stato liquidato in altro giudizio l'indennizzo per il primo grado. In opposizione, la Corte d'appello ha ricalcolato la durata del processo e ha liquidato euro 3.000,00, compensando le spese del procedimento di opposizione e ponendo a carico dell'Amministrazione le spese della fase monitoria con distrazione al difensore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e delle norme sull'equa riparazione, sostenendo che la Corte non potesse rivedere la durata del processo in assenza di impugnazione del Ministero; 2) violazione dei criteri di computo della durata, lamentando che fosse stato escluso un periodo di rinvio non integralmente imputabile alla parte e che il rinvio fosse eccessivo; 3) nullità per motivazione apparente/incomprensibile sulla mancata applicazione degli incrementi del 20% e del 40% dell'indennizzo; 4) nullità per motivazione apparente sulla liquidazione della maggiorazione del compenso per redazione di atti telematici in misura del 20% anziché del 30%; 5) violazione delle norme sulla maggiorazione del compenso telematico, assumendo che la percentuale avrebbe dovuto essere riconosciuta nella misura piena del 30%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposizione avverso il decreto monitorio consentiva alla Corte d'appello di riesaminare la durata del giudizio presupposto e di determinare nuovamente l'indennizzo, senza che si fosse formato alcun giudicato sulla durata. Ha respinto anche il secondo motivo, reputando congrua ed adeguatamente motivata l'esclusione dal computo del periodo di rinvio imputabile alla parte per integrazione del contraddittorio, considerando anche il periodo feriale. Ha rigettato il terzo motivo osservando che non sussisteva alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione, poiché la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni della liquidazione e la discrezionalità degli incrementi. Ha poi respinto il quarto e il quinto motivo, affermando che la maggiorazione per il deposito telematico degli atti ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale aveva motivato la riduzione della percentuale perché la tecnica redazionale utilizzata non consentiva per tutti gli atti la ricerca testuale. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Richiamato come norma invocata nel primo motivo; la Corte ritiene che la sua deduzione non impedisse alla Corte d'appello di ricalcolare la durata del processo nell'ambito dell'opposizione al decreto monitorio.

  • artt. 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c.

    Invocati per sostenere il divieto di reformatio in peius; la Corte esclude che vi fosse giudicato sulla durata e quindi esclude la violazione dedotta.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel primo motivo come parametro costituzionale; non è accolto alcun vizio sul punto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione e sul giusto processo; la Corte esclude l'anomalia motivazionale.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Richiamato come parametro sull'irragionevole durata; la Corte conferma il calcolo della durata operato dal giudice di merito.

  • art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato nel primo motivo; non incide sulla soluzione adottata.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2 e 2-bis

    Invocato per contestare il criterio di computo della durata irragionevole e dell'indennizzo; la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito.

  • art. 81 disp. att. c.p.c.

    Invocato per contestare la durata del rinvio; la Corte lo reputa non decisivo nel caso concreto, essendo il rinvio congruo e imputabile alla parte per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 163-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per il controllo sul rinvio; la Corte lo considera non rilevante rispetto alla fattispecie scrutinata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione apparente; la Corte esclude la nullità del decreto per carenza motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla motivazione; la Corte ritiene la motivazione della Corte d'appello sufficiente e intelligibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme sul vizio di legittimità invocate nei motivi; la Corte rigetta tutte le censure.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La maggiorazione del 30% per atti telematici è indicata come regola, ma rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito sulla base delle tecniche informatiche concretamente adottate.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 per la maggiorazione dei compensi; non impedisce la liquidazione parziale operata dal giudice di merito.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario nella fase monitoria.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in fatto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto pretermesso; il relativo rinvio è stato considerato imputabile alla parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di equa riparazione, la Corte d'appello può riesaminare la durata del processo presupposto e rideterminare l'indennizzo, quando l'oggetto dell'opposizione investe l'esiguità o l'incongruità della liquidazione, senza che si formi un giudicato sulla sola durata indicata nel decreto monocratico.
  • Ai fini del computo della durata irragionevole, il periodo di rinvio reso necessario dall'integrazione del contraddittorio per omessa evocazione di una parte può essere escluso dal calcolo quando sia imputabile alla parte onerata, purché il giudice motivi in modo congruo la relativa valutazione.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione si riduce alle sole anomalie testuali costituzionalmente rilevanti; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione se il provvedimento consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • La maggiorazione dei compensi per il deposito telematico degli atti, prevista dal d.m. n. 55/2014, non opera in modo automatico in misura massima, ma è subordinata a un apprezzamento discrezionale del giudice sulle concrete modalità di redazione e sulla effettiva idoneità degli atti a favorire consultazione, fruizione e ricerca testuale.
  • Le scelte del giudice di merito sulla quantificazione dell'indennizzo e delle maggiorazioni accessorie sono sindacabili in cassazione solo entro i limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge, non già per una diversa valutazione di merito delle modalità processuali considerate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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