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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32107/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a verbale per violazione dell’art. 15 del Codice della strada: la parte privata aveva contestato la sanzione irrogata dalla polizia municipale per l’occupazione di un marciapiede antistante la propria abitazione con un cartello recante la dicitura "proprietà privata", ritenuto ostacolo e pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; in appello il tribunale aveva invece accolto il gravame e annullato il verbale, ritenendo provata la proprietà privata dell’area e non provata la costituzione di un uso pubblico della stessa, mancando un provvedimento amministrativo, l’usucapione o la dicatio ad patriam. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita mancanza di specificità dei motivi; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserito contrasto irriducibile tra motivazione e affermazioni della sentenza d’appello circa la destinazione della strada alla circolazione e l’assenza di uso pubblico; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione unitaria delle spese di primo e secondo grado e per importi ritenuti eccedenti i massimi tariffari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ha rigettato il secondo perché la sentenza d’appello aveva una motivazione intelligibile e non apparente, e ha accolto il terzo motivo. In relazione al capo sulle spese, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato separatamente le spese dei due gradi di merito nei limiti massimi indicati dalla Corte, liquidando anche spese forfettarie, esborsi e accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il parziale esito della lite.

Norme richiamate

  • art. 15 Codice della strada

    violazione contestata nel verbale

    norma sanzionatoria richiamata solo come base dell’illecito amministrativo contestato per l’occupazione della sede stradale.

  • art. 342 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve essere a sua volta specificamente argomentata nel ricorso per cassazione, indicando i motivi di appello ritenuti generici.

  • art. 132 c.p.c.

    violazione dell'art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria ricorre solo se la decisione non consente di ricostruire l'iter logico del decisum.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre il vizio di nullità della sentenza per apparenza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    il giudice deve liquidare distintamente le spese di ciascun grado di giudizio e nei limiti tariffari applicabili.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, accolto il motivo sulle spese, di decidere direttamente nel merito rideterminando la liquidazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella valutazione circa la mancata prova della costituzione dell'uso pubblico dell'area.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello, il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali motivi d’appello sarebbero privi di specificità e per quali ragioni, non essendo sufficiente una censura assertiva.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione sia tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera distinzione tra parte narrativa e parte argomentativa della decisione.
  • La prova dell’uso pubblico di un’area privata richiede la dimostrazione di un titolo o di un modo di acquisto idoneo, quali provvedimento amministrativo, usucapione o dicatio ad patriam; in mancanza, resta ferma la natura privata dell’area.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione deve essere effettuata separatamente per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo dei criteri adottati e la verifica della correttezza rispetto ai parametri applicabili.
  • Quando accoglie un motivo limitato alla statuizione sulle spese, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sul punto e decidere direttamente nel merito rideterminando le spese dovute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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