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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20184/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione compiuta nel 2014, consistente nell'apertura di affidamento e nel contestuale acquisto di 2.800 azioni di una banca per Euro 175.000. La parte attrice aveva chiesto in primo grado l'accertamento della nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento dell'operazione, deducendo la violazione del T.U.F., del regolamento Consob, dell'art. 2358 c.c. e di norme del codice civile; in subordine aveva chiesto il risarcimento del danno pari all'esposizione sul conto corrente. Nel corso del giudizio era intervenuta la banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa, sostenendo di essere l'unica legittimata passiva. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibili le domande proposte, ritenendo che l'art. 83 T.U.B. precluda non solo le azioni di condanna e di accertamento di crediti, ma anche le domande di mero accertamento negativo del debito, perché idonee a incidere sulla massa e sulla par condicio creditorum. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito alle domande una natura restitutoria/risarcitoria mai proposta; 2) violazione degli artt. 1173 e 1174 c.c., per avere presupposto un pagamento mai avvenuto; 3) violazione degli artt. 83, 86 e 87 T.U.B., dell'art. 12 preleggi, dell'art. 80 T.U.B., dell'art. 51 l. fall. e degli artt. 3 e 24 Cost., per aver escluso l'ammissibilità di azioni di mero accertamento nei confronti della banca in l.c.a.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, assorbente e decisivo il terzo motivo, aderendo all'orientamento tradizionale secondo cui, una volta aperta la liquidazione coatta amministrativa bancaria, non possono essere proposte né proseguite azioni ordinarie davanti al giudice civile, neppure di mero accertamento, dovendo qualsiasi credito verso la banca essere fatto valere esclusivamente nella sede concorsuale e poi, se del caso, nelle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo. I primi due motivi sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 T.U.B.

    Preclude contro la banca in liquidazione coatta amministrativa la promozione o la prosecuzione di qualsiasi azione, salvo le ipotesi espressamente previste dalla disciplina speciale; la Corte ne ricava la necessità di far valere i diritti soltanto nella sede concorsuale.

  • art. 87 T.U.B.

    Richiamato come disposizione speciale che, insieme alle altre indicate dall'art. 83, resta fuori dalla preclusione generale.

  • art. 88 T.U.B.

    Richiamato tra le eccezioni espressamente previste dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa bancaria.

  • art. 89 T.U.B.

    Richiamato tra le eccezioni espressamente previste dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa bancaria.

  • art. 92 T.U.B.

    Richiamato come norma speciale e come disposizione che, per la liquidazione bancaria, conduce alla cancellazione della società secondo le regole civilistiche sulla liquidazione delle società di capitali.

  • art. 51 l. fall.

    Richiamato in comparazione; la Corte sottolinea che l'art. 83 T.U.B. ha portata più ampia e non consente di limitare il divieto alle sole azioni esecutive.

  • art. 52 l. fall.

    Richiamato in comparazione con la disciplina bancaria per evidenziare la diversa ampiezza della preclusione processuale.

  • art. 201 l. fall.

    Richiamato nel sistema delle tutele endoconcorsuali cui rinvia la disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 207 l. fall.

    Richiamato come parte del procedimento concorsuale di verifica e tutela dei crediti.

  • art. 209 l. fall.

    Richiamato come disposizione del sistema concorsuale applicabile ai crediti verso l'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 213 l. fall.

    Richiamato per analogia sistematica, quale disposizione che conduce, dopo le ripartizioni finali, all'applicazione delle norme civilistiche sulla cancellazione della società e deposito dei libri sociali.

  • art. 2358 c.c.

    Richiamato quale norma sostanziale invocata in origine dalla parte attrice per sostenere l'illegittimità dell'operazione di acquisto di azioni finanziato dalla banca.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo per lamentare che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla domanda una natura restitutoria/risarcitoria non proposta.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la ricostruzione della Corte d'appello in termini di pagamento o di obbligazione restitutoria.

  • art. 1174 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la qualificazione della pretesa come derivante da un'oblazione/pagamento inesistente.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel terzo motivo quale criterio interpretativo della disciplina speciale bancaria.

  • art. 80 T.U.B.

    Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne ricavi una specifica ratio autonoma nella decisione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nel terzo motivo a sostegno della tesi dell'ammissibilità delle azioni di mero accertamento; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel terzo motivo per sostenere l'accesso alla tutela giurisdizionale ordinaria; la Corte ritiene prevalente la disciplina concorsuale speciale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, la formulazione dell'art. 83 T.U.B. impone che qualsiasi pretesa verso la banca sia fatta valere esclusivamente nella sede concorsuale, con improponibilità o improseguibilità delle azioni ordinarie anche quando siano proposte come meri accertamenti.
  • Il divieto processuale previsto per la banca in l.c.a. non riguarda soltanto le domande di condanna o di accertamento di un credito, ma si estende anche alle azioni di accertamento negativo del debito, quando siano idonee a incidere sulla massa attiva o passiva concorsuale.
  • Nel sistema della liquidazione coatta amministrativa bancaria, la tutela del creditore e del preteso debitore è concentrata nella procedura di verifica del passivo davanti al commissario liquidatore e nelle successive opposizioni o impugnazioni dello stato passivo; il giudice ordinario interviene solo in tali fasi e nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
  • Quando il giudizio ordinario è stato instaurato al di fuori della sede concorsuale per far valere un rapporto patrimoniale verso la banca in l.c.a., la domanda è affetta da improponibilità, non essendo sufficiente la sua qualificazione come azione di mero accertamento per sottrarla alla preclusione speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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