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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29882/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dal Prefetto, confermato dal Giudice di Pace. Il ricorrente lamentava: 1) la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la traduzione del provvedimento in lingua spagnola non fosse sufficiente e che il giudice non avesse verificato in concreto l'impossibilità di tradurlo in portoghese né la conoscenza effettiva della lingua veicolare o dell'italiano; 2) l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sua asserita inespellibilità ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, perché convivente con una sorella cittadina italiana, circostanza che sarebbe stata documentata; 3) la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 e della direttiva 2008/115/CE per mancata valutazione comparativa dei vincoli familiari.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, perché il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare il fatto decisivo della convivenza del ricorrente con una sorella di nazionalità italiana, potenzialmente ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Monza, in diversa composizione, per nuovo esame del merito ed eventuale istruttoria, oltre che per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998

    la traduzione del provvedimento espulsivo deve essere valutata in concreto; il ricorrente lamentava che non fosse sufficiente la traduzione in lingua veicolare senza verifica dell'effettiva possibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    non consente l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana; la convivenza con la sorella italiana è fatto decisivo che il giudice di merito deve esaminare.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    invocato per denunciare la mancata valutazione comparativa dei vincoli familiari prima dell'adozione dell'espulsione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999

    richiamato incidentalmente per affermare che lo straniero convivente con parente italiano entro il secondo grado può chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • direttiva 2008/115/CE

    invocata dal ricorrente quale parametro sovranazionale in tema di espulsione e valutazione dei vincoli familiari.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, il giudice di merito deve verificare e prendere in esame i fatti decisivi allegati e documentati che possano integrare una causa di inespellibilità, non potendo trascurare la dedotta convivenza con un parente italiano entro il secondo grado.
  • La convivenza effettiva con un parente di nazionalità italiana entro il secondo grado costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, un ostacolo all'espulsione e impone un accertamento specifico sulla sua sussistenza.
  • Quando è denunciato il mancato esame di un fatto decisivo, la censura è fondata se il giudice ha omesso di confrontarsi con la circostanza dedotta e documentata, specie se essa è idonea a incidere direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
  • Le ulteriori censure restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo è sufficiente a determinare la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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