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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40176/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005, 2006 e 2007. In primo grado la domanda era stata accolta per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che il professionista si avvaleva della struttura organizzativa di un'associazione tra professionisti, ritenuta sufficiente a integrare il presupposto impositivo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per mancata comunicazione dell'udienza di trattazione, con violazione degli artt. 24 Cost. e 31 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sul processo tributario per avere la CTR omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello per asserito giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la mera partecipazione a un'associazione professionale non basta, da sola, a fondare l'IRAP in assenza di autonoma organizzazione di mezzi e persone.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è un adempimento essenziale per il contraddittorio e il diritto di difesa e che la sua omissione comporta la nullità della decisione. Poiché dagli atti risultava che la parte privata era regolarmente costituita ma non aveva ricevuto la comunicazione della data dell'udienza di appello, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa, leso dall'omessa comunicazione dell'udienza.

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    La comunicazione della data di trattazione deve essere data alle parti almeno trenta giorni prima; la sua omissione determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio e della difesa.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Il rinvio operato da questa norma rende applicabile all'appello la disciplina dell'art. 31 sul termine e sulla comunicazione dell'udienza.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello.

  • art. 2 d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sul presupposto impositivo IRAP e sull'autonoma organizzazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale per la deduzione dei vizi in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione, nei termini di legge, è presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione determina la nullità della decisione pronunciata.
  • La disciplina della comunicazione dell'udienza prevista per il primo grado si applica anche all'appello tributario per effetto del rinvio normativo interno al d.lgs. 546/1992.
  • Quando viene riscontrata una nullità processuale assorbente che incide sulla validità dell'intero giudizio di merito, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • In cassazione, la denuncia di omessa comunicazione dell'udienza deve essere scrutinata alla luce degli atti di causa; se risulta che la parte non ha ricevuto l'avviso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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