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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13457/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente addetto alla cernita degli effetti postali, ritenuto responsabile di essersi appropriato di un portafoglio prelevato dal nastro trasportatore cui era addetto. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato legittimo il recesso, valorizzando l'altissimo grado di affidamento richiesto dalle mansioni, il divieto di appropriarsi di beni affidati per ragioni di lavoro e la riconducibilità della condotta alla previsione espulsiva del CCNL applicato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare i fatti, trascurando l'intensità dell'elemento intenzionale, la natura della mansione, le pregresse modalità del rapporto, l'assenza di danno per la società, la successiva adozione di una disciplina interna sulla gestione dei beni non postali, il fatto che l'oggetto sottratto fosse "non postale" e l'assenza di precedenti disciplinari; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione di numerose norme codicistiche e contrattuali, sostenendo che il valore del bene fosse tenue, che gli oggetti nelle buche di impostazione non potessero considerarsi affidati alla società e che le previsioni del CCNL che prevedono il licenziamento presupponessero dolo o almeno colpa grave, richiamando per contrasto la clausola che punisce in via conservativa la sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della gravità della condotta, senza dedurre un vero errore nell'interpretazione della norma, né un omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che le tipizzazioni della contrattazione collettiva non vincolano il giudice nella qualificazione della giusta causa, pur costituendo parametro rilevante; nel caso concreto, la clausola collettiva richiamata copriva la sottrazione di beni affidati alla società, e la mansione svolta, per la sua natura fiduciaria, rendeva pienamente giustificata la sanzione espulsiva. La Corte ha inoltre distinto la previsione relativa ai beni strumentali di tenue valore, riferita a oggetti utilizzati dal lavoratore per l'attività lavorativa e non al bene altrui sottratto durante il servizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è nozione legale integrata dal giudice di merito attraverso la concreta valutazione della gravità dei fatti, della portata oggettiva e soggettiva della condotta e della sua idoneità a far venir meno la fiducia nel rapporto; in cassazione è censurabile solo l'erronea sussunzione della fattispecie astratta, non la mera richiesta di diversa ponderazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il motivo per violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura riguarda la ricostruzione del fatto, essa non è veicolabile come violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura motivazionale, nel testo applicabile, è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione complessiva del merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa una violazione autonoma rispetto alla corretta sussunzione della condotta nella giusta causa.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ritiene che il giudizio di legittimità consenta di sostituirsi alla valutazione di merito sulla gravità della condotta.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai doveri del lavoratore; la Corte valorizza il dovere di correttezza e affidabilità insito nelle mansioni svolte.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte conferma la legittimità della sanzione espulsiva alla luce della gravità dell'addebito.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte riconduce la fattispecie alla giusta causa, escludendo il preavviso.

  • art. 3 L. n. 604 del 1960

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non accoglie la censura in quanto la valutazione della causa del recesso resta affidata alla sussunzione dei fatti nella giusta causa.

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro disciplinare; non emerge una specifica statuizione della Corte su sua violazione.

  • art. 54, comma VI, lett. a), CCNL personale non dirigente Poste Italiane

    La clausola che sanziona con il licenziamento senza preavviso la condotta del lavoratore che faccia uso illecito, manometta, distragga o sottragga beni affidati alla società è ritenuta coerente con la nozione legale di giusta causa e applicabile alla sottrazione del portafoglio.

  • art. 54, comma VI, lett. f), CCNL personale non dirigente Poste Italiane

    La previsione sulla sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore è distinta dalla fattispecie concreta e riguarda oggetti utilizzati dal lavoratore per l'attività lavorativa, non beni altrui affidati alla società.

  • art. 30, comma 3, L. n. 183 del 2010

    Nel valutare le motivazioni del licenziamento il giudice deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi, che costituiscono parametro rilevante ma non vincolante.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento per giusta causa, la verifica della gravità del fatto e della sua idoneità a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova ponderazione di intensità soggettiva, valore del bene, precedenti disciplinari o assenza di danno, se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta: quando la doglianza investe il giudizio di fatto, essa deve essere articolata come vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
  • Le clausole collettive che tipizzano infrazioni e sanzioni disciplinari non vincolano in modo assoluto il giudice, ma costituiscono un parametro interpretativo rilevante per riempire la clausola generale della giusta causa; resta però riservato al giudice di merito il giudizio di concreta sussunzione.
  • La sottrazione, da parte del lavoratore, di beni affidati alla società per ragioni di servizio può integrare giusta causa di licenziamento quando la mansione comporti un elevato grado di affidamento e la condotta sia oggettivamente incompatibile con il minimum etico richiesto al dipendente.
  • La previsione contrattuale che sanziona la sottrazione di beni strumentali di tenue valore non è automaticamente estensibile a beni altrui sottratti nell'esercizio delle mansioni, poiché si riferisce a oggetti funzionali all'attività lavorativa del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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