Sentenza n. 5328/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di archiviazione della pratica di emersione n. NA4707052080 (codice di registrazione P-NA/L/N/2020/114337), comunicato con nota della Prefettura di Napoli - Sportello Unico per l’Immigrazione prot. n. 0264927 del 26.06.2026, adottato ai sensi dell’art. 103, comma 15, del D.L. n. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: la convocazione prot. n. 0079173 del 29.02.2024, l’atto denominato “Rinuncia all’istanza” sottoscritto dal sig. S. A. in data 16.07.2024, e la nota prefettizia di riscontro all’accesso agli atti prot. n. 0264927 del 26.06.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per mancata presentazione delle parti alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, comunicata il 26 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino nigeriano ha impugnato l’archiviazione della pratica di emersione dal lavoro irregolare, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 26 giugno 2026 mediante accesso agli atti e che il ricorso, notificato e depositato il 28 luglio 2026, fosse tempestivo. Ha dedotto che la convocazione del 13 marzo 2024 era stata inviata all’indirizzo PEC del solo datore di lavoro, sicché non sarebbe stata integrata la mancata presentazione di entrambe le parti prevista dall’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020; ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa partecipazione del lavoratore, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto rinnovare la convocazione in osservanza della buona fede. Ha contestato la rilevanza della rinuncia alla procedura sottoscritta dal datore di lavoro il 16 luglio 2024 e dedotto che avrebbe dovuto essere valutato il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, pur non essendo stato instaurato il contraddittorio con il lavoratore, questi non aveva indicato elementi che avrebbero potuto incidere sulla decisione amministrativa; in particolare, la mancata presentazione del datore di lavoro convocato nell’ambito della procedura di emersione da lui avviata giustificava l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020. Il ricorrente non aveva inoltre fornito elementi a sostegno dell’effettività del rapporto di lavoro, presupposto rilevante per il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. La rinuncia del datore di lavoro rendeva infine inutile una nuova convocazione. Spese integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020
la mancata presentazione del datore di lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione, nell'ambito del procedimento di emersione avviato ad istanza del datore di lavoro stesso, giustifica l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 103, comma 15, D.L. n. 34 del 2020, rendendo irrilevante la questione della prova dell'instaurazione del rapporto di lavoro irregolare
La mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione dello Sportello unico, nella procedura di emersione da lui avviata, è sufficiente a giustificare l’archiviazione; ai fini di tale conseguenza è irrilevante la prova dell’instaurazione del rapporto irregolare.
benché l’amministrazione non abbia instaurato il contraddittorio nei confronti del ricorrente, evidentemente interessato alla procedura, questi non ha fornito alcun elemento che potesse incidere sulla formazione della volontà dell’amministrazione
L’omessa instaurazione del contraddittorio con il soggetto interessato non conduce all’annullamento quando questi non indica elementi che avrebbero potuto incidere sulla formazione della volontà amministrativa.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
l'applicazione di tale norma presuppone comunque la definizione del procedimento avviato con l'istanza del datore di lavoro (in mancanza di un'autonoma istanza del lavoratore).
In assenza di un’autonoma istanza del lavoratore, il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone la definizione del procedimento di emersione avviato dal datore di lavoro; nel caso concreto mancavano inoltre elementi a sostegno dell’effettività del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione avviata dal datore di lavoro, la mancata presentazione di quest’ultimo presso lo Sportello unico per l’immigrazione alla convocazione giustifica l’archiviazione ai sensi dell’art. 103, comma 15, del d.l. 34/2020, indipendentemente dalla prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro irregolare.
- L’omessa partecipazione procedimentale del lavoratore interessato non determina l’illegittimità dell’archiviazione quando il ricorrente non allega elementi che avrebbero potuto incidere sulla formazione della volontà dell’amministrazione.
- In mancanza di un’autonoma istanza del lavoratore, il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone la definizione del procedimento di emersione avviato dal datore di lavoro; l’interessato deve inoltre fornire elementi a sostegno dell’effettività del rapporto di lavoro.
- La rinuncia alla procedura formalizzata dal datore di lavoro dopo la mancata presentazione alla convocazione può rendere inutile una nuova convocazione delle parti.
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