Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’ASL di Avellino all’accesso ai documenti del procedimento di controllo e allerta sanitaria relativo a una fornitrice di materie prime per mangimi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva impiegato nel proprio ciclo produttivo l’intera partita di materia prima oggetto di un ritiro precauzionale per sospetta contaminazione da sottoprodotti di origine animale non conformi e aveva già immesso sul mercato i prodotti finiti, avviando poi una campagna di richiamo. Ha chiesto all’ASL i verbali ispettivi e di campionamento, gli esiti delle analisi, le comunicazioni, gli eventuali provvedimenti e gli altri documenti relativi al controllo e all’allerta, per tutelare i propri interessi commerciali e reputazionali e preparare la difesa rispetto ai danni lamentati. L’ASL ha negato l’accesso ritenendo la richiesta diretta a un controllo generalizzato, generica e ostacolata dalla riservatezza industriale e commerciale e dai segreti tecnico-commerciali della controinteressata. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che la richiesta era circoscritta e difensiva, che il diniego era motivato con il mero richiamo a disposizioni normative, che i dati riservati potevano essere protetti mediante ostensione parziale e che l’ASL non aveva bilanciato gli interessi coinvolti. L’ASL ha inoltre eccepito la carenza di un interesse attuale e concreto, la natura esplorativa della richiesta e l’assenza di un pregiudizio imputabile alla fornitrice, poiché il richiamo al consumatore sarebbe derivato da una scelta autonoma della ricorrente.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto adeguatamente dimostrato il nesso di strumentalità e indispensabilità tra i documenti richiesti e la tutela degli interessi della ricorrente: l’istanza era circoscritta al procedimento di controllo e allerta che aveva originato la comunicazione di ritiro e chiariva la finalità difensiva. L’accesso non richiede che la lesione sia già attuale né che sia pendente, o già dichiarato, un giudizio; l’amministrazione non può sostituirsi al giudice nella valutazione dell’utilità concreta dei documenti per la difesa. È stata respinta l’opposizione fondata sulla riservatezza, perché la controinteressata aveva formulato un richiamo generico senza indicare e comprovare informazioni concretamente qualificabili come segreti industriali o commerciali. La possibile autonomia della decisione aziendale di richiamare i prodotti e la questione delle eventuali responsabilità della fornitrice sono estranee al giudizio sulla legittimità del diniego. È ordinata all’ASL l’ostensione dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con possibilità di oscurare i dati necessari a tutelare la riservatezza di terzi e di selezionare gli atti eventualmente coperti da segreto istruttorio. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Da ciò deriva che le finalità dell’accesso debbono essere adeguatamente rappresentate nell’istanza, onde permettere all’amministrazione detentrice del documento di controllare la pertinenza della richiesta rispetto alla situazione giuridica fatta valere (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21).
L’istante deve rappresentare nell’istanza le finalità conoscitive e il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica tutelata, così da consentire all’amministrazione di verificarne la pertinenza.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Ai fini dello scrutinio circa la sussistenza dell’interesse alla conoscenza degli atti, non occorre una lesione immediata e in atto della posizione soggettiva del richiedente, purché l’istanza non abbia carattere meramente emulativo.
La mancanza di una lesione già attuale non esclude l’interesse all’accesso, purché la richiesta non sia meramente emulativa; il suo esercizio non equivale per ciò solo a un controllo generalizzato.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
E’ noto, poi, che l’accesso richiesto a fini difensivi goda della tutela rafforzata di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, e che laddove esso si fronteggi con opposte esigenze di riservatezza, dovute alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali, diventa onere della parte instante la dimostrazione della indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che “nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all’esercizio del c.d. accesso difensivo risulta necessario l’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate, con la conseguenza che l’onere della prova, e ancora prima dell’allegazione, del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell’onere della prova, su chi agisce”
Quando l’accesso difensivo si contrappone a segreti tecnici o commerciali, il richiedente deve allegare e dimostrare l’indispensabilità dei documenti e il nesso di strumentalità con le esigenze di tutela. Nel caso concreto tale onere era assolto dalla specificità dell’istanza e dalla finalità difensiva esplicitata.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Al contrario, la mera enunciazione di riservatezza della -OMISSIS- si appalesa generica, priva di qualsivoglia esplicita e comprovata indicazione di informazioni che possano concretamente costituire segreti industriali o commerciali.
L’opposizione basata sulla riservatezza industriale e commerciale non è sufficiente se resta generica: occorre indicare e comprovare quali informazioni richieste integrino concretamente segreti tutelabili.
Massime di principio
- L’accesso documentale a fini difensivi non presuppone una lesione immediata e attuale né la pendenza o la dichiarata intenzione di instaurare un giudizio, purché la richiesta non sia meramente emulativa.
- L’istanza di accesso difensivo deve indicare il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; se sono opposti segreti tecnici o commerciali, grava sul richiedente l’onere di allegare e dimostrare la indispensabilità dei documenti per la difesa.
- La riservatezza industriale e commerciale non giustifica il diniego sulla base di una mera opposizione generica: devono essere individuate e comprovate le informazioni che costituiscono concretamente segreti tutelabili.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione circa l’esito o la concreta utilità dei documenti in una futura controversia sulla responsabilità; tale questione è distinta dalla verifica della legittimità del diniego.
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