Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
per la condanna del Comune di Carrù, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in ragione degli illegittimi provvedimenti del SUAP prot. n. -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS-, annullati con sentenza del TAR Piemonte n. 90/2024, in misura pari, in tesi, ad € 1.200.000,00 o, in ipotesi, ad € 900.000,00 o altra veriore somma che dovesse risultare all’esito della richiesta istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta del Comune consistente nell’adozione, nel 2017, di provvedimenti SUAP che avevano arrestato l’iter di approvazione di un piano di recupero, già annullati dal TAR Piemonte con sentenza n. 90/2024 passata in giudicato; domanda di risarcimento dei danni conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento di € 1.200.000, in via principale, o di € 900.000, in subordine, oltre interessi e rivalutazione, sostenendo che nel 2017 il Comune le avesse illegittimamente negato l’approvazione di un piano di recupero diretto a trasformare un capannone di sua proprietà in un condominio di 42 appartamenti, sul presupposto dell’assenza di titolo edilizio. I provvedimenti erano stati annullati con sentenza del TAR Piemonte n. 90 del 19 gennaio 2024 per difetto di istruttoria: il Comune non aveva adeguatamente valutato elementi presuntivi dell’esistenza del titolo edilizio, tra cui una domanda di licenza protocollata nel 1968, l’abitabilità rilasciata nel 1993, un condono del 1993, una licenza di ampliamento del 1976, la locazione registrata e la disciplina urbanistica dell’area. La ricorrente ha allegato che nel 2016 aveva concordato con un’impresa edile la cessione dell’immobile in cambio del 20% della volumetria realizzabile (480 mq su 2.400), del valore stimato di € 1.200.000; ha sostenuto che, dopo il ritardo, l’aumento dei costi e la stagnazione dei prezzi avrebbero ridotto al 5% la quota ottenibile, con un mancato guadagno differenziale di € 900.000. Ha quindi prospettato la perdita totale dell’operazione o, in subordine, il minor guadagno conseguibile oggi, chiedendo prova testimoniale sull’accordo e CTU sulla perdita economica. Il Comune ha contestato la prova dell’accordo, del danno e del nesso causale, la spettanza del bene della vita e la colpa dell’amministrazione, deducendo inoltre che il procedimento era soltanto sospeso e che l’intervento non era stato realizzato già per la crisi immobiliare. Ha chiesto altresì di detrarre i canoni di locazione del capannone, indicati in € 33.600 annui. In via preliminare, il Comune ha eccepito la tardività delle memorie della ricorrente depositate oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività delle memorie: poiché l’udienza era già fissata, le memorie e le repliche depositate rispettivamente alle ore 21:08 del 16 maggio 2026 e alle ore 13:08 del 27 maggio 2026, oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, sono state dichiarate inutilizzabili. Il giudice ha respinto la domanda risarcitoria. Ha precisato che l’annullamento di un provvedimento non determina automaticamente il risarcimento: occorre provare condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso e, per un interesse pretensivo, dimostrare con certezza o probabilità prossima alla certezza la spettanza del bene della vita. La ricorrente non ha provato documentalmente l’accordo del 2016 e, in particolare, il riconoscimento del 20% della volumetria. La prova testimoniale è stata ritenuta non ammissibile in ragione del divieto previsto dall’art. 2721 c.c. per contratti di valore eccedente la soglia legale, non derogabile nella fattispecie considerata; le dichiarazioni raccolte solo in occasione del giudizio e la perizia di parte non colmavano la lacuna. È stata quindi respinta anche la richiesta di CTU, non potendo la consulenza supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi. È stato inoltre escluso il nesso causale: nel precedente ricorso contro gli atti del 2017 la stessa ricorrente aveva dichiarato che il progetto era stato sostanzialmente abbandonato per la crisi economica e il calo del mercato immobiliare. L’intervento non sarebbe dunque stato realizzato neppure se il piano fosse stato approvato nel 2017, sicché il mancato o tardivo guadagno non era imputabile ai provvedimenti comunali. Infine, la rinuncia a riattivare il procedimento dopo la sentenza del 2024 e la persistente possibilità astratta di approvare il piano non consentivano di ritenere provata, con il grado prognostico richiesto, la spettanza dell’approvazione; l’intervento non risultava neppure definitivamente irrealizzabile o attualmente privo di ogni redditività, sicché il danno prospettato era ipotetico e non attuale. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, allegato 2, c.p.a.
A tale riguardo, è stato condivisibilmente evidenziato che l’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo della predetta disposizione, va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile è tardivo e inammissibile.
Quando la camera di consiglio o l’udienza è già fissata o nota, il deposito dell’atto oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo e, rispetto ai termini a difesa, è tardivo; il termine delle ore 24 opera per gli atti non depositati in vista di un’udienza già fissata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
In sostanza, anche all’indomani dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il termine di deposito entro le ore 12:00 permane per compiere le attività di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. rispetto ad un’udienza che (come nel caso di specie) sia già stata fissata, trattandosi di un termine a garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.
Per le memorie e le repliche depositate in vista di un’udienza già fissata, il termine delle ore 12 dell’ultimo giorno utile resta applicabile anche nel processo amministrativo telematico, a tutela del contraddittorio e dell’organizzazione del collegio.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dei predetti presupposti della responsabilità dell’amministrazione incombe interamente sul preteso danneggiato, trovando piena applicazione, rispetto all’azione risarcitoria, il principio dispositivo di cui all’art. 2697 c.c., senza il temperamento del metodo acquisitivo, previsto, invece, per l’azione di annullamento.
Nell’azione risarcitoria amministrativa il danneggiato deve provare i presupposti della responsabilità e il danno secondo il principio dispositivo; non si applica il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
art. 63, comma 3, c.p.a.
Né è possibile sopperire a tale difetto di prova attraverso l’invocata ammissione di una testimonianza scritta ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., perché ciò si scontra con il divieto di prova testimoniale sulla conclusione di contratti di valore eccedente € 2,58 stabilito dall’art. 2721, comma 1, c.c.
La testimonianza scritta nel processo amministrativo non può essere ammessa per provare la conclusione di un contratto quando la prova testimoniale è vietata dalla disciplina civilistica applicabile.
art. 2721, comma 1, c.c.
Né è possibile sopperire a tale difetto di prova attraverso l’invocata ammissione di una testimonianza scritta ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., perché ciò si scontra con il divieto di prova testimoniale sulla conclusione di contratti di valore eccedente € 2,58 stabilito dall’art. 2721, comma 1, c.c.
La prova testimoniale della conclusione di contratti di valore eccedente la soglia prevista dall’art. 2721 c.c. è preclusa; nel caso concreto il divieto è stato ritenuto non derogabile, tenuto conto della natura e del valore dell’operazione immobiliare e della qualità dei soggetti coinvolti.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il danneggiato deve provare condotta illecita, colpa, nesso causale ed evento dannoso e, quando è lesa una posizione pretensiva, deve dimostrare con certezza o probabilità prossima alla certezza che avrebbe conseguito il bene della vita richiesto.
- Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità, il danno e il nesso causale grava sul danneggiato secondo il principio dispositivo; il metodo acquisitivo non può supplire alle carenze probatorie, né la consulenza tecnica può essere utilizzata per ricercare o dimostrare fatti costitutivi non provati.
- La prova testimoniale, anche nella forma scritta ammessa nel processo amministrativo, resta soggetta ai limiti stabiliti dalla disciplina civilistica: non può essere impiegata per provare la conclusione di un contratto quando il valore e le circostanze dell’affare ricadono nel divieto probatorio e non ricorrono i presupposti per derogarlo.
- Il nesso causale tra un arresto procedimentale illegittimo e la perdita di un guadagno va escluso quando risulti che l’operazione economica era già stata abbandonata per autonome condizioni di mercato e sarebbe rimasta inattuata anche in assenza del provvedimento illegittimo.
- La perdita di un’utilità futura non è risarcibile se resta ipotetica o non attuale e non è dimostrata la spettanza del bene della vita; la persistente possibilità di conseguire il titolo e la rinuncia dell’interessato a riattivare il procedimento possono impedire di concludere, in termini di certezza o probabilità prossima alla certezza, che il risultato favorevole sarebbe stato ottenuto.
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