Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 29 giugno 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 94/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale del 12 ottobre 2018 di annullamento dell’immatricolazione della studentessa al corso di laurea per l’anno accademico 2018/2019, adottato sulla base degli elementi relativi a un procedimento penale e della richiesta della Guardia di Finanza di esibizione e sequestro dei documenti relativi al diploma
Esito
Favorevole al resistente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
L’Università ha appellato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato il decreto rettorale del 12 ottobre 2018. Con unico motivo ha dedotto errore nell’applicazione dei principi sulla motivazione e violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, oltre a manifesta irragionevolezza e illogicità della sentenza e carenza di interesse della studentessa. Secondo l’Ateneo, il decreto era sufficientemente motivato dalla richiesta della Guardia di Finanza di esibizione e sequestro dell’autocertificazione del diploma, nell’ambito di un procedimento penale, e l’invalidità del titolo avrebbe escluso ogni margine discrezionale: il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso e un nuovo provvedimento avrebbe comunque prodotto lo stesso effetto. La studentessa non si è costituita in appello.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. L’istruttoria ha accertato che il diploma, conseguito il 3 luglio 2015, non risultava mai annullato dall’autorità scolastica competente; inoltre, alla data del decreto rettorale il procedimento penale era ancora pendente e la falsità del titolo non era stata accertata con decisione definitiva né da altra autorità titolata. Il diploma era pertanto efficace e utilizzabile ai fini dell’immatricolazione. L’Università, soggetto terzo rispetto al percorso scolastico, non poteva svolgere autonomamente uno scrutinio intrinseco sulla validità del corso di studi né dichiarare incidentalmente l’invalidità del titolo. Il decreto, adottato appena due giorni dopo la richiesta della Guardia di Finanza, era privo di un presupposto provato e carente di motivazione, poiché aveva fondato l’annullamento dell’immatricolazione sulla sola richiesta di esibizione e sequestro, senza attendere gli esiti del procedimento penale o l’eventuale annullamento amministrativo del diploma. È stata quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2: il provvedimento non era vincolato, ma carente del presupposto fattuale. Restano salvi eventuali ulteriori provvedimenti universitari in caso di sopravvenuto annullamento del titolo da parte delle autorità competenti o di accertamento giurisdizionale della sua nullità. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Lungi dall’essere un provvedimento vincolato, il gravato decreto rettorale è carente di presupposto e di motivazione, in quanto fonda gli effetti (annullamento dell’immatricolazione) sulla base di un fatto (falsità/irregolarità del titolo di studio conseguito dalla studentessa) non provato affatto alla data di adozione del medesimo provvedimento.
La regola dell’art. 21-octies, comma 2, non impedisce l’annullamento quando l’atto non è vincolato e si fonda su un presupposto fattuale non provato al momento della sua adozione; in tale situazione non si può sostenere che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Un’amministrazione che decide gli effetti di un titolo rilasciato da un’autorità diversa non può dichiararne incidentalmente l’invalidità sulla base di meri elementi investigativi: finché il titolo non sia stato annullato dall’autorità competente o la sua falsità o nullità non sia stata accertata da un’autorità titolata, esso conserva efficacia e può essere utilizzato ai fini per i quali è richiesto.
- La mera richiesta dell’autorità investigativa di esibizione e sequestro di documenti, e la pendenza di un procedimento penale, non provano di per sé la falsità o l’irregolarità del titolo e non costituiscono presupposto sufficiente per annullare un’immatricolazione.
- L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non è applicabile quando il provvedimento non è vincolato e il fatto decisivo posto a suo fondamento non era provato al momento dell’adozione.
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