Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del CPGT n.-OMISSIS- dell’8/10/2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 08/10/2025) e relativi “ALLEGATO B) Graduatoria Unica - Bando N. 1/2025”, “ALL. S) Elenco – PC (CGI) RAGUSA”, “ALL. V) Elenco – PC (CGI) –COMO” e “ALL. W) Elenco – PC (CGI) –MANTOVA”, inerenti il “concorso per l’assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado” nella parte in cui è attribuito al Dott. -OMISSIS- il punteggio errato, deteriore e non utile alla nomina di 20.625; - della delibera del CPGT -OMISSIS- dell’8/10/2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 08/10/2025), con cui si è provveduto alla assegnazione degli incarichi e alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui non vi figura l’odierno ricorrente; - ove necessario, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.-OMISSIS-, in quanto richiamata nella citata delibera -OMISSIS-, nella parte in cui si pronunzia in materia di punteggi da attribuire ai magistrati tributari transitati ai sensi della L. 130/2022; - ove necessario, del bando di concorso n. 1/2025, adottato con Delibera CPGT n. -OMISSIS- (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 13/3/2025), ove interpretato nel senso della non integrale valutazione dei servizi resi dai suddetti magistrati tributari con il previsto coefficiente di maggiorazione del punteggio; - ove necessario, in relazione alla domanda subordinata, del modulo di domanda precompilato digitalmente e immodificabile da parte del compilante nella parte in cui risultava inserita un’erronea data iniziale per il computo del servizio di magistrato tributario svolto ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/1/2026: - del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 23/10/2025 allegato al prot. n.-OMISSIS- del 19/11/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui il Dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, conosciuto il 29/12/2025 a seguito della produzione in giudizio da parte del Consiglio di Presidenza e, altresì, prodotto in giudizio dal controinteressato Dott. -OMISSIS- il 9/1/2026; - della nota MEF - Dipartimento della Giustizia Tributaria – prot. -OMISSIS- del 19/11/2025 con cui è stata notificata al Dott. -OMISSIS- la nomina del medesimo quale Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como, conosciuta il 9/1/2026 a seguito della produzione in giudizio da parte controinteressato Dott. -OMISSIS-; - ove necessario, del verbale del 10/12/2025 redatto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia di immissione del Dott. -OMISSIS- nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como allegato al prot. n-OMISSIS- dell’11/12/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; - del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 23/10/2025 allegato al prot. n.-OMISSIS- del 3/12/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui il Dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova, conosciuto il 29/12/2025 a seguito della produzione in giudizio da parte del Consiglio di Presidenza e, altresì, prodotto in giudizio dal controinteressato Dott. -OMISSIS- il 9/01/2026; - ove necessario, del verbale del 10/12/2025 redatto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia di immissione del Dott. -OMISSIS- nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova allegato al prot. n.-OMISSIS-dell’11/12/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria conosciuto il 29/12/2025 a seguito della produzione in giudizio da parte del Consiglio di Presidenza e, altresì, prodotto in giudizio dal controinteressato Dott. -OMISSIS- il 9/01/2026; - ove necessario, del provvedimento di ammissione alla registrazione presso la Corte dei Conti – prot. -OMISSIS- del 1/12/2025 del decreto di nomina del Dott. -OMISSIS- quale Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova, prodotto in giudizio dal controinteressato Dott. -OMISSIS- il 9/1/2026; - ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e assegnazioni del concorso per incarichi di presidente, presidente di sezione e vicepresidente delle Corti di giustizia tributaria, nonché le nomine dei vincitori per le sedi di Como e Mantova
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato tributario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la graduatoria formata nell’ambito del bando n. 1/2025, che gli aveva attribuito 20,625 punti, collocandolo al terzo posto negli elenchi per le sedi di Como e Mantova, assegnate rispettivamente a candidati con 24 e 23,5 punti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 5 del bando, della tabella F del d.lgs. 545/1992 come sostituita dalla l. 130/2022 e delle disposizioni di riforma richiamate, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, iniquità e sviamento, nonché violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e affidamento. Ha censurato l’applicazione del coefficiente premiale 1,25 soltanto ai servizi successivi all’acquisizione dello status di magistrato tributario, sostenendo che la maggiorazione dovesse riguardare tutti i servizi prestati nella giurisdizione tributaria; secondo il suo calcolo, l’applicazione corretta avrebbe determinato 28,125 punti e consentito l’assegnazione di una delle sedi. In subordine, ha dedotto l’erronea decorrenza del servizio tributario, poiché il modulo digitale precompilato e non modificabile avrebbe indicato il 1° febbraio 2024 anziché il 21 dicembre 2023, data del decreto di nomina. Con motivi aggiunti ha impugnato gli atti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori per Como e Mantova, riproponendo le censure. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera CPGT del 16 aprile 2024, che aveva stabilito l’applicazione del coefficiente in relazione agli incarichi rivestiti dopo l’assunzione della qualifica di magistrato tributario.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: prima dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, il ricorrente non poteva avere certezza né fornire prova della lesività concreta della regola contenuta nella delibera del 16 aprile 2024. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo che la tabella di valutazione non limiti temporalmente l’applicazione del coefficiente 1,25 ai soli servizi successivi al transito nella magistratura tributaria. Il beneficio è collegato allo status di magistrato tributario e deve incrementare il punteggio relativo ai servizi prestati nella giurisdizione tributaria; limitarlo al periodo successivo all’acquisizione dello status può produrre un risultato deteriore rispetto alla mancata applicazione del coefficiente, incompatibile con la finalità incentivante della riforma. Il giudice ha inoltre escluso che tale lettura comporti retroattività indebita o valorizzazione di funzioni svolte in altre magistrature, poiché il beneficio opera nelle procedure selettive successive alla riforma e riguarda il servizio prestato nell’ambito tributario. Ha ritenuto legittima la differenziazione rispetto ai giudici tributari non transitati, in ragione della diversità delle rispettive condizioni e modalità di esercizio delle funzioni. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti; spese compensate. La censura subordinata sulla data del servizio non ha ricevuto un’autonoma statuizione, essendo accolto il motivo principale.
Norme richiamate
art. 5 del bando n. 1/2025
la tabella di valutazione allegata alla legge n. 130 del 2022 - che ha sostituito la tabella F del decreto legislativo 545 del 1992, poi pedissequamente riprodotta in seno al bando - non prevede alcuna limitazione temporale nell’applicazione del coefficiente di maggiorazione del punteggio previsto in favore dei magistrati tributari.
La disciplina del bando, riproducendo la tabella di valutazione, non consente di limitare il coefficiente premiale ai soli servizi successivi all’acquisizione dello status di magistrato tributario.
art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022
con il riconoscimento a tutti i fini giuridici ed economici dell’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, della legge 31 agosto 2022 n. 130 e ss.mm.ii, laddove ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del collocamento nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. -OMISSIS-, per il periodo eccedente i 5 anni di cui al comma 4, sono considerati equivalenti a 18 mesi di anzianità
La riforma riconosce ai magistrati transitati una valorizzazione dell’anzianità maturata nel ruolo unico, distinguendo tale meccanismo dal coefficiente premiale controverso.
art. 1, commi 4-9, l. 130/2022
il legislatore della riforma ha previsto (all’art. 1, commi 4-9) la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino presenti nel suddetto ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12.11.2011, n. -OMISSIS-, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’art. 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.
La riforma ha consentito, al ricorrere dei requisiti temporali e soggettivi indicati, l’opzione per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria.
art. 1-bis d.lgs. 545/1992
quest’ultimo beneficio, peraltro, appare utile precisare che si applica non solo ai magistrati “transitati”, ma a tutti i magistrati tributari di professione di cui all’articolo 1-bis del d. lgs. n. 545/1992, in sede di assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria; quindi emerge - è bene sin d’ora evidenziarlo - che il correttivo de quo è attribuito – ai magistrati tributari sulla base dello status rivestito, in relazione cioè alla condizione soggettiva posseduta, e non alla tipologia del servizio reso.
Il coefficiente premiale è riferito allo status di magistrato tributario professionale, non soltanto ai magistrati transitati, e rileva nelle procedure di assegnazione o trasferimento degli incarichi.
Tabella F d.lgs. 545/1992
l’applicazione dello stesso nell’ambito delle procedure di mobilità verticale, quale quella di cui è causa, deve necessariamente risolversi per chi possiede lo status di magistrato tributario nell’incremento del punteggio attribuito in base alla tabella F del d. lgs. n. 545/1992; incremento che rappresenta il vantaggio minimo, anche se in ipotesi solo formalmente rilevante, rispetto al caso di mancata fruizione del beneficio de quo.
Nelle procedure di mobilità verticale, il coefficiente deve incrementare il punteggio tabellare attribuito al magistrato tributario, senza poter determinare un risultato deteriore rispetto alla sua mancata applicazione.
art. 4, comma 39-bis, l. 12 novembre 2011
il legislatore della riforma ha previsto (all’art. 1, commi 4-9) la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino presenti nel suddetto ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12.11.2011, n. -OMISSIS-, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’art. 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.
La disposizione individua il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie rilevante per l’accesso al transito nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- Quando la disciplina di una procedura di assegnazione di incarichi riconosce un coefficiente premiale ai magistrati tributari in ragione dello status posseduto, la maggiorazione deve operare sul punteggio relativo ai servizi prestati nella giurisdizione tributaria senza essere limitata ai soli servizi successivi all’acquisizione di tale status, se la normativa non prevede una simile limitazione.
- L’interpretazione di un coefficiente premiale non può condurre, per il soggetto che ne è destinatario, a un punteggio deteriore rispetto a quello che avrebbe ottenuto senza il beneficio, quando ciò contrasti con la finalità incentivante e premiale della disciplina.
- Una regola di valutazione prevista per una procedura selettiva non deve essere impugnata immediatamente quando la sua lesività concreta, ai fini del posizionamento in graduatoria e dell’assegnazione dell’incarico, diviene apprezzabile soltanto dopo l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.
- La valorizzazione differenziata dei magistrati tributari professionali rispetto ai giudici tributari che continuano a svolgere funzioni in altre giurisdizioni non integra, di per sé, disparità di trattamento, se le categorie si trovano in situazioni soggettive e funzionali non omogenee e la distinzione è coerente con gli obiettivi della riforma.
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