Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202515290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e nomine del concorso per il conferimento di incarichi direttivi nelle Corti di giustizia tributaria, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 19,50 anziché quello richiesto di 26,25, nonché i successivi decreti di nomina dei presidenti delle Corti di primo grado di Ravenna e Rovigo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a incarico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nominato giudice tributario nel 2012 e successivamente transitato nella magistratura tributaria professionale con decorrenza dal 1° febbraio 2024, ha partecipato al bando n. 1/2025 per l’assegnazione di incarichi direttivi. La graduatoria gli ha attribuito 19,50 punti, collocandolo al sesto posto nelle graduatorie per le sedi di Ravenna e Rovigo, assegnate a candidati con rispettivamente 22 e 22,5 punti. Ha dedotto violazione dell’art. 5 del bando, dell’art. 11, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. 545/1992, della l. 130/2022 e delle ulteriori disposizioni richiamate, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, iniquità e sviamento, e violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e affidamento. In particolare, ha contestato che il coefficiente premiale 1,25 fosse stato applicato soltanto al servizio successivo al transito del 2024 e che la separazione di tale periodo avesse interrotto la continuità del servizio svolto come vicepresidente di sezione, impedendo il computo della frazione superiore a sei mesi come anno intero. Secondo il ricorrente, il coefficiente avrebbe dovuto maggiorare l’intero punteggio relativo al servizio prestato nella giustizia tributaria: il totale sarebbe stato così di 26,25 punti, sufficiente per ottenere le sedi di Ravenna e Rovigo. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti di nomina dei presidenti di tali sedi. Il CPGT ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato e ha contestato nel merito le censure; il controinteressato costituito ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso era stato notificato ai vincitori delle due sole sedi effettivamente rivendicate, Ravenna e Rovigo; la sede di Siracusa, pur indicata nella domanda, non era conseguibile neppure con il punteggio invocato. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 545/1992. La Tabella F, sostituita dalla l. 130/2022 e riprodotta dal bando, non limita temporalmente la maggiorazione di 1,25 in favore dei magistrati tributari professionali. Il beneficio è collegato allo status di magistrato tributario e deve applicarsi ai punteggi maturati per i servizi svolti nella giurisdizione tributaria, non soltanto a quelli successivi al transito. La diversa lettura amministrativa poteva produrre un risultato deteriore per il beneficiario del coefficiente: nel caso concreto 19,50 punti, inferiori ai 21 punti che sarebbero spettati senza la maggiorazione, invece dei 26,25 risultanti dal computo richiesto. Il Collegio ha escluso che tale applicazione comporti retroattività, estensione a servizi prestati in altre magistrature o illegittima disparità di trattamento, poiché il coefficiente opera nelle procedure successive alla riforma, riguarda esclusivamente servizi tributari e differenzia situazioni soggettive non omogenee. Accolto il ricorso, inclusi i motivi aggiunti; spese compensate per complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. 545/1992

    Il comma 4-bis di detto art. 11 stabilisce che “Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore”.

    Le procedure di assegnazione di incarichi e trasferimento devono seguire i punteggi della Tabella F; la scelta tra gli aspiranti è regolata dai criteri di punteggio ivi previsti, senza introdurre limitazioni temporali al coefficiente premiale non stabilite dalla disciplina.

  • Tabella F allegata al d.lgs. 545/1992, come sostituita dalla l. 130/2022

    La tabella, inoltre, in calce ai punteggi riportati per tutti i possibili servizi prestati nell’ambito della giustizia tributaria, stabilisce che “Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis”, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25” introducendo un meccanismo premiale in favore dei magistrati tributari di professione, status introdotto dalla legge n. 130/2022, che ha riformato in maniera radicale la giustizia tributaria.

    La maggiorazione di 1,25 si applica ai punteggi della Tabella F relativi ai servizi prestati nella giurisdizione tributaria per chi possiede lo status di magistrato tributario; il testo non circoscrive il coefficiente al solo servizio maturato dopo il transito.

  • art. 5 del bando n. 1/2025

    L’art. 5 (Attribuzione dei punteggi) del bando n. 1/2025 in esame ricalca fedelmente il contenuto della tabella F del d. lgs. 545/1992: sicché, dopo aver riprodotto i valori dei punteggi riportati in tabella, precisa, inter alia, che “il periodo di 6 (sei) mesi e un giorno è equivalente ad un anno” e che “Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all’art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25”.

    La lex specialis recepisce la Tabella F: riconosce come anno intero il periodo di sei mesi e un giorno e prescrive la moltiplicazione per 1,25 dei punteggi tabellari riferiti ai magistrati tributari, senza limitare il beneficio ai servizi successivi al transito.

  • art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022

    con il riconoscimento a tutti i fini giuridici ed economici dell’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, della legge 31 agosto 2022 n. 130 e ss.mm.ii, laddove ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del collocamento nel ruolo unico di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i 5 anni di cui al comma 4, sono considerati equivalenti a 18 mesi di anzianità

    La disciplina di transito riconosce, ai fini giuridici ed economici, una valorizzazione dell’anzianità maturata nel ruolo unico oltre il periodo previsto; il TAR la considera parte dei meccanismi incentivanti della riforma, distinta dal coefficiente applicabile nelle procedure di mobilità.

Massime di principio

  • Il coefficiente premiale previsto per i magistrati tributari professionali nelle procedure di mobilità interna alla giurisdizione tributaria è collegato allo status rivestito e deve essere applicato ai punteggi relativi ai servizi prestati nell’ambito della giustizia tributaria, senza limitarlo ai soli servizi successivi al transito nella magistratura tributaria professionale, se la legge e la lex specialis non prevedono tale limitazione.
  • L’interpretazione di una regola premiale non può condurre, per il soggetto destinatario del beneficio, a un punteggio complessivo inferiore a quello che gli sarebbe spettato senza il beneficio stesso, quando ciò contraddica la funzione incentivante perseguita dalla disciplina.
  • L’applicazione del coefficiente a servizi tributari maturati prima dell’assunzione dello status professionale non costituisce, secondo la decisione, applicazione retroattiva della disciplina quando il beneficio è utilizzato in una procedura selettiva successiva alla riforma e opera su un criterio oggettivo di anzianità nella giustizia tributaria.
  • Il trattamento differenziato tra magistrati tributari professionali e giudici tributari non transitati non integra di per sé disparità di trattamento, quando le categorie si trovano in situazioni soggettive non omogenee e la differenziazione è funzionale agli obiettivi di efficienza e buon andamento della riforma.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.