Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Salerno che ha disposto l’allontanamento dal Comune e il divieto di farvi ritorno per due anni senza preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della misura)
Prevale il privato
La controversia
Con un unico motivo, rubricato come falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, il ricorrente ha contestato la valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento del foglio di via. Ha dedotto che la Questura non avesse considerato adeguatamente la vicenda nel suo complesso e la documentata presenza di gravi patologie neurologiche e ortopediche, per le quali era seguito dai servizi sanitari, sostenendo che le condotte contestate fossero riconducibili a condizioni di salute e a stati di alterazione, non a una stabile inclinazione delinquenziale. Ha inoltre richiamato la dimora abituale nel Comune, una relazione sentimentale e la frequenza di un corso di studi. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando la natura preventiva della misura e la possibilità di ottenere autorizzazioni per specifici ingressi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto che il foglio di via richieda la dimostrazione sia dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 1, sia del concreto pericolo per la sicurezza pubblica richiesto dall’art. 2, sulla base di un’interpretazione rigorosa e tassativizzante delle misure di prevenzione. Nel caso concreto, la Questura aveva fondato la pericolosità principalmente su un episodio di resistenza e violenza e su generici pregiudizi di polizia non ulteriormente precisati, senza condanne pregresse e senza elementi attuali idonei a dimostrare il pericolo concreto. La motivazione non aveva inoltre considerato né confutato adeguatamente le circostanze relative alle documentate condizioni di salute e alla situazione personale del ricorrente, già evidenziate in sede cautelare. Il provvedimento è stato quindi ritenuto carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
l’art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo che “Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”, ha un ambito di applicazione delimitato sul piano soggettivo dal precedente art. 1 (il quale, alla lett. c), prevede che “i provvedimenti previsti dal presente capo”, tra i quali il foglio di via obbligatorio, si applicano a “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), cui deve aggiungersi l’ulteriore elemento oggettivo del pericolo per la sicurezza pubblica (…)”.
Il presupposto soggettivo della misura richiede elementi di fatto dai quali possa desumersi che l’interessato sia dedito alla commissione delle specifiche categorie di reati indicate dalla norma; tale requisito va considerato insieme all’ulteriore presupposto oggettivo del pericolo per la sicurezza pubblica.
art. 2 d.lgs. 159/2011
In conclusione, per le ragioni esposte, mancando nel caso di specie quel necessario giudizio di pericolosità di cui al più volte citato art. 2 sulla base di elementi attuali e idonei a palesare le concrete ragioni per cui la condotta riferita al ricorrente sarebbe idonea a causare un pericolo per la sicurezza pubblica, l’impugnato provvedimento del Questore si connota di carenza istruttoria e motivazionale, con conseguente fondatezza del gravame.
Il foglio di via richiede un giudizio di pericolosità fondato su elementi attuali e idonei a rendere concrete le ragioni per cui la condotta dell’interessato può mettere in pericolo la sicurezza pubblica; generici precedenti di polizia e la sola gravità dell’episodio contestato non sono sufficienti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio presuppone la ricorrenza congiunta della qualificazione soggettiva prevista dall’art. 1 d.lgs. 159/2011 e di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 2; entrambi i presupposti devono risultare da elementi di fatto specifici.
- La valutazione di pericolosità richiesta per una misura di prevenzione personale deve essere attuale e motivata con riferimento a condotte e circostanze concretamente idonee a evidenziare il rischio per la sicurezza pubblica. La mera gravità di un singolo episodio, in assenza di condanne pregresse e accompagnata da richiami generici a non precisati pregiudizi di polizia, non è sufficiente.
- Le misure di prevenzione personali devono essere interpretate in modo rigoroso e tassativizzante; l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e una motivazione che considerino gli elementi rilevanti della vicenda personale e diano conto delle ragioni per cui essi non escludono la pericolosità.
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