Sentenza n. 1119/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento (i) della deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti istituito presso l'INPS, n. 560 in data 26/10/2022, notificata in data 02/11/2022, con la quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto da CSL avverso il provvedimento dell’INPS, a firma del Direttore della Sede di Moncalieri, n. 810190053738 del 23/03/2022 di reiezione della “domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.8101.11/01/2022.0002603” presentata dalla deducente, meglio descritta al capoverso che segue, (ii) del predetto provvedimento dell’INPS, a firma del Direttore della Sede di Moncalieri, n. 810190053738 del 23/03/2022 di reiezione della “domanda di CIG Ordinaria con n° protocollo INPS.8101.11/01/2022.0002603” presentata da CSL, avente ad oggetto la concessione della CIGO-Integrazione Salariale Ordinaria in relazione al rapporto di lavoro subordinato tra CSL (datrice) ed i lavoratori Boccardo Silvia, operaia, residente in Moncalieri (TO) Str. Vivero n. 45, Casalinuovo Francesco, impiegato, residente in Candiolo (TO), Via Pio V n. 3, Giustra Salvatrice, operaia, residente in Grugliasco (TO), Via Olevano n. 118, Piovano Caterina, operaia, residente in Moncalieri (TO), Via Saluzzo n. 42, Postorivo Roberto, operaio, residente in Cambiano (TO), Via Aquilonia n. 18, Seferaj Sokrat, operaio, residente in Torino, C.so Giulio Cesare n. 64, per il complessivo periodo dal 03/01/2022 al 03/04/2022, con sospensione a zero ore e con rotazione in termini di compatibilità con la fungibilità delle mansioni, (iii) per quanto occorra di ogni altro atto, anche non conosciuto, del relativo procedimento che determini ingiusto pregiudizio per le legittime situazioni giuridiche di cui l’esponente è titolare, e comunque sia illegittimo, e per ogni ulteriore, conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento della sede INPS che aveva respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria relativa al periodo dal 3 gennaio 2022 al 3 aprile 2022, nonché la successiva deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti che aveva respinto il ricorso amministrativo contro il diniego. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, rappresentando di avere dovuto licenziare il personale dipendente e di essere stata posta in liquidazione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti INPS.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione di rinuncia al ricorso era irrituale ma esprimeva comunque il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione. La controversia è stata quindi definita in rito, senza esame della legittimità del diniego di CIGO e della deliberazione amministrativa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina della rinuncia al ricorso e della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno in modo concreto e attuale l'interesse del ricorrente alla decisione, anche se la dichiarazione di rinuncia al ricorso non rispetta le forme rituali della rinuncia processuale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse consente di definire la controversia in rito, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
- Quando il giudizio è definito esclusivamente per una ragione processuale connessa alla sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in considerazione della natura della pronuncia.
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