Cassazione Penale, Ordinanza n. 31963/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, pronunciata in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di cassazione, che aveva confermato la condanna alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110/1975 e aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Nel ricorso si denunciavano formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma in concreto si chiedeva una rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione del merito, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per negare la causa di non punibilità. La Corte ha ritenuto che le censure fossero meri argomenti di dissenso rispetto alla valutazione di merito già compiuta, senza evidenziare reali illogicità o carenze motivazionali rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva valutato in modo logico e completo le modalità del fatto e la pericolosità della condotta, valorizzando elementi incompatibili con la particolare tenuità: la collocazione del coltello, di lama pari a cm 7,5, nella tasca e quindi immediatamente utilizzabile; il luogo di rinvenimento, vicino a una scuola materna e non lontano da un'area frequentata da spacciatori e tossicodipendenti; la mancata spiegazione da parte dell'imputato circa le ragioni del porto dell'arma. La Corte ha escluso che fosse decisivo il richiamo difensivo al fatto che l'arma non fosse stata usata in episodi violenti, ritenendo tale circostanza irrilevante per la configurazione dell'illecito contravvenzionale e per il giudizio sulla particolare tenuità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice della contravvenzione contestata; la Corte la considera integrata dal mero porto dell'arma, indipendentemente dall'uso violento dello strumento.
La particolare tenuità del fatto va esclusa quando le modalità della condotta, il contesto del rinvenimento dell'arma e la mancanza di spiegazioni difensive evidenziano una gravità non compatibile con la causa di non punibilità.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di censura apparente di violazione di legge o di vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente basata sulle risultanze processuali.
- Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare globalmente modalità della condotta, contesto concreto e pericolosità del fatto; elementi oggettivi che esprimano una significativa offensività o una potenziale immediata utilizzabilità dell'arma sono incompatibili con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- Nel porto illegale di arma, l'assenza di un impiego violento dello strumento non è di per sé decisiva né esclude la configurabilità dell'illecito, se il fatto tipico è comunque integrato dalla detenzione/porto in luogo e con modalità tali da renderlo pericoloso.
- La mancata fornitura di una spiegazione plausibile sulle ragioni del porto dell'arma può essere valorizzata, nel complesso della motivazione, come indice sfavorevole ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.
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