Sentenza n. 2569/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di eseguire una sentenza definitiva del Tribunale di Gela che riconosceva il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Gela, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 30 luglio 2025 e l’avvenuto passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria l’11 dicembre 2025. Il ricorso è stato proposto il 12 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la definitività della sentenza del Tribunale di Gela, il rispetto degli adempimenti preliminari e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina prevista per l’esecuzione di condanne pecuniarie. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata dal giudice ordinario.
penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per incentivare l’Amministrazione all’adempimento del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
termine dilatorio di 120 giorni
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza opera senza compenso aggiuntivo può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
bonus “Carta del Docente”
La disposizione costituisce il titolo normativo sostanziale del credito riconosciuto alla docente dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l’Amministrazione destinataria non adempia spontaneamente agli obblighi da essa derivanti.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per le condanne pecuniarie, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’attivazione del commissario ad acta.
- La regola dell’assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per specifiche condanne pecuniarie, può essere applicata analogicamente anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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