Cassazione Penale, Ordinanza n. 04107/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno e sei mesi di reclusione per violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, in rapporto alla continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. I motivi erano tre: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, dedotto in termini generici; 3) insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, con critica al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto precluso perché la richiesta di particolare tenuità del fatto non era stata formulata in sede di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, aspecifico e privo di puntuale individuazione di travisamenti probatori, a fronte di una motivazione d'appello ritenuta adeguata sulla sussistenza del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente meritorio e non scrutinabile in sede di legittimità, oltre che perché in appello non risultava dedotta una specifica censura sul bilanciamento tra circostanze; la motivazione dei giudici di merito sul punto è stata considerata specifica ed esaustiva ai sensi dell'art. 133 c.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della continuazione contestata in rapporto al reato attribuito all'imputato
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
75 d. Igs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello
la sua applicazione è stata ritenuta preclusa in cassazione perché la relativa richiesta non era stata formulata in sede di merito
richiamato per affermare la congruità della motivazione dei giudici di merito sulla dosimetria della pena
implicito fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico o aspecifico e non indichi puntualmente i travisamenti delle emergenze processuali.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirino soltanto a una diversa valutazione del merito del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata offra una motivazione specifica e congrua ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La mancata deduzione in appello di una specifica doglianza sul bilanciamento tra circostanze rende inammissibile il successivo motivo di ricorso su tale punto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →