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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22491/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione di più pistole, deducendo: (i) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione perché non sarebbe stata dimostrata la consumazione di "più" delitti di detenzione di armi e perché il Tribunale aveva considerato anche una condotta (capo 65) rispetto alla quale non era stata applicata misura cautelare; (ii) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della sospensione condizionale della pena e alla prognosi di pena superiore a tre anni, deducendo che il ricorrente era infra ventunenne alla data del fatto e che la prognosi era stata formulata includendo condotte non soggette a cautela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la censura relativa alla qualificazione della pluralità di delitti e all'uso di condotte non cautelate nella valutazione della personalità (ritenendo legittimo considerare la disponibilità di una serie imprecisata di pistole e la personalità dell'indiziato). Ha però accolto la censura relativa alla prognosi sulla pena ai fini dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p., perché il Tribunale aveva incluso nel giudizio prognostico condotte per le quali non era stata chiesta né applicata misura cautelare: tale limite deve tener conto soltanto delle condotte per le quali è stata avanzata richiesta di misura. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla scelta della misura e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata per indicare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; rilevanza meramente procedurale.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di "più delitti"; la Corte ha ritenuto che la disponibilità di una serie imprecisata di pistole legittima il riferimento alla pluralità di delitti.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari e alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale sull'esclusione della sospensione per la spiccata proclività a delinquere.

  • art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce il limite circa l'applicabilità della custodia in carcere quando si prevede una pena inferiore o superiore a tre anni; la Corte ha precisato che la prognosi sulla pena ai fini di questo limite deve tener conto solo delle condotte per le quali è stata chiesta e/o applicata la misura cautelare.

  • art. 272, comma 2-bis c.p.

    Richiamato nel testo come norma collegata alla proporzionalità della misura e al limite di pena; la Corte ha osservato che valutazioni di pena collegate alla proporzionalità devono riguardare solo le condotte oggetto di richiesta cautelare.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza al nuovo giudizio dopo annullamento con rinvio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • La disponibilità accertata di più armi, anche se il numero è indeterminato, può legittimare il riferimento a "più delitti" di detenzione di armi.
  • Nella valutazione del pericolo cautelare è legittimo considerare la personalità e la propensione a delinquere, comprese condotte non oggetto di misura cautelare, ai fini della valutazione della pericolosità personale.
  • La prognosi sulla pena ai fini dell'applicazione della custodia cautelare (art. 275, comma 2-bis c.p.p.) deve essere formulata esclusivamente con riferimento alle condotte per le quali è stata effettivamente chiesta o applicata la misura cautelare; non è lecito fondare il superamento del limite dei tre anni su condotte estranee alla richiesta cautelare.
  • L'esclusione della sospensione condizionale della pena può essere motivata sulla base di una comprovata "spiccata proclività a delinquere"; se il giudice fornisce adeguata motivazione, la decisione è difficilmente censurabile anche se il reo era infra ventunenne al tempo del fatto.
  • In caso di difetto o eccesso di motivazione su passaggi prognostici rilevanti per la scelta della misura cautelare, la Corte di Cassazione può annullare la misura solo nella parte viziata e rinviare per nuovo giudizio, senza necessariamente rimettere in discussione interamente gli altri passaggi motivazionali corretti.

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