Cassazione Penale, Sentenza n. 34515/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 05/06/2025 che aveva rigettato il riesame in favore dell'indagato sottoposto a misura custodiale più grave per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990. La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p., per mancata autonomia valutativa del giudice rispetto alla richiesta cautelare; 2) illogicità della motivazione circa il rischio di recidiva; 3) - collegato - rilievi sulla previsione di una futura concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorso contestava la coerenza e l'autonomia della valutazione svolta dal Tribunale e la fondatezza del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: 1) il Tribunale ha operato una autonoma e critica valutazione, adeguatamente motivata anche se sintetica, rispetto alla richiesta cautelare; 2) il giudice del riesame ha logicamente e puntualmente motivato il rischio di reiterazione facendo leva sulle specifiche emergenze indiziarie (ripetute condotte in breve periodo, inserimento nell'attività di spaccio del fratello, dinamiche indicative di esperienza criminale nonostante l'incensuratezza); 3) le osservazioni sul possibile beneficio della sospensione condizionale della pena sono irrilevanti una volta accertato il pericolo di reiterazione, essendo il giudice esentato dal motivare sulla prognosi di sospensione condizionale in tali casi. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma i-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; nella decisione è il reato contestato che giustifica la misura custodiale di maggiore rigore.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Richiesta della difesa: il giudice deve svolgere un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta dell'accusa. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto a tale obbligo, fornendo valutazione autonoma e critica.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p.
La norma disciplina i presupposti per le misure cautelari in relazione al pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto valida la valutazione del Tribunale circa il rischio di recidiva basata su elementi indiziari concreti.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, c.p.p.
Fonte normativa richiamata per le pronunce conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la sentenza applica le conseguenze previste dalla norma.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma i-ter
art. 94, comma i-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano)
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano), Rv. 248866
Principio giurisprudenziale secondo cui l'accertata sussistenza del pericolo di reiterazione esonera il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena; applicato per ritenere irrilevanti le considerazioni del terzo motivo.
Massime di principio
- La mera sinteticità della motivazione non è sufficiente di per sé a configurare mancanza di autonomia valutativa; è decisivo che il giudice indichi i punti critici e le ragioni della conferma o modifica della misura cautelare.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato anche su ripetute condotte nell'arco di breve tempo e su elementi che mostrano un'integrazione stabile nell'attività criminale, anche in presenza di incensuratezza dell'indagato.
- Una volta verificato il pericolo di reiterazione, il giudice non è tenuto a motivare sulla previsione di concessione della sospensione condizionale della pena: tale aspetto diventa irrilevante ai fini della misura cautelare.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i rilievi che non colgono vizi di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione di merito sono spesso dichiarati manifestamente infondati e comportano l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese.
- Nelle contestazioni relative alle misure cautelari è essenziale per la difesa evidenziare punti specifici e contrastanti con le emergenze probatorie altrimenti non contestate; attacchi generici sulla 'mancanza di autonoma valutazione' rischiano di risultare inefficaci.
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