Cassazione Penale, Sentenza n. 1195/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 337 c.p., lamentando il mancato proscioglimento dal delitto di resistenza; 2) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, sostenendo che la contestazione riguardasse esclusivamente la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non comportasse la confisca del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima censura improponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la seconda, pur proponibile, è manifestamente infondata: il giudice ha correttamente applicato l'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990 che impone la confisca quando vi sia condanna o applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Inoltre la contestazione comprendeva non solo la detenzione finalizzata allo spaccio ma anche la cessione "verso corrispettivo non inferiore ad euro 500,00", circostanza che legittima l'inferenza di un probabile rapporto di derivazione del denaro dalla vendita della droga. Conseguentemente il provvedimento impugnato (applicazione della pena e confisca di sostanza e denaro) è stato confermato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Riferimento alla fattispecie penale relativa agli illeciti in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena concordata.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis
in contestazione: "verso corrispettivo non inferiore ad euro 500,00"
La norma impone l'obbligo di ordinare la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; applicata per giustificare la confisca del denaro sequestrato quale probabile profitto della cessione di stupefacenti.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: il ricorrente lamentava il mancato proscioglimento da tale reato, censura ritenuta non ammissibile nel gravame.
Codice di procedura penale, art. 444
Previsione sull'applicazione della pena mediante patteggiamento/accordo tra le parti; la condizione che fa scattare l'obbligo di confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis quando la pena è applicata ai sensi di questo articolo.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso avverso l'applicazione della pena: alcune censure (come quella riguardante l'art. 337) non rientrano nell'elenco ammissibile e quindi sono improponibili.
Massime di principio
- Nei casi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), l'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990 impone l'ordine di confisca del prodotto o profitto del reato: il giudice è obbligato a disporla quando la condanna o l'applicazione della pena ricadono nelle ipotesi previste dall'art. 73.
- Se la contestazione penale include elementi relativi alla cessione di stupefacenti (anche con riferimento a soglie economiche come "verso corrispettivo non inferiore ad euro 500,00"), il giudice può logicamente inferire che il denaro sequestrato derivi dall'attività di spaccio e disporne la confisca.
- Non tutti i motivi di ricorso sono ammissibili in impugnazione dell'applicazione della pena: occorre verificare i limiti posti dall'art. 448 c.p.p.; censure estranee all'elenco ammesso saranno dichiarate improponibili e quindi inammissibili.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende; è prassi quantificare tale somma in misura equa secondo il giudice.
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