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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26109/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria proposta da una società appaltatrice nei confronti di una cooperativa edilizia e di alcuni suoi soci, per ottenere l'inefficacia dell'assegnazione di alloggi costruiti su area della cooperativa, assunta come compiuta in pregiudizio delle ragioni creditorie della stessa appaltatrice verso la cooperativa derivanti da un separato giudizio per risoluzione di appalto e risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria solo nei confronti di tre componenti del consiglio di amministrazione, ritenendo provata la loro conoscenza del pregiudizio, e l'aveva respinta per gli altri soci per difetto di prova della scientia damni. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la conoscenza della lite e delle pretese creditorie da parte degli altri soci, insussistente una confessione in tal senso, non reiterate le istanze istruttorie respinte in primo grado e, comunque, non ravvisabile un vantaggio indebito per i soci anche perché la cooperativa appaltatrice risultava a sua volta debitrice verso la cooperativa edilizia. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione/travisamento del verbale di precisazione delle conclusioni per avere la Corte d'appello escluso la reiterazione delle richieste istruttorie; 2) violazione del giusto processo e delle norme sulle prove per il mancato esame delle prove richieste in primo grado e riproposte; 3) violazione dell'art. 2901, comma 2, c.c. e degli artt. 2729 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso, nonostante presunzioni e dimensioni ridotte della cooperativa, la conoscenza della pretesa creditoria da parte dei soci; 4) ulteriore vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il travisamento della prova scritta e della presunta confessione contenuta nella comparsa di costituzione di un difensore; 5) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere escluso l'indebito arricchimento dei soci assegnatari. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: per i primi due motivi ha rilevato il difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, comunque, la corretta applicazione del principio secondo cui le prove non accolte in primo grado devono essere espressamente reiterate in precisazione delle conclusioni, pena rinuncia tacita; il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e trascuravano una ratio autonoma della sentenza impugnata, ossia l'assenza di arricchimento dei soci in danno della ricorrente, essendo emerso un credito della cooperativa appaltatrice verso la cooperativa edilizia; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'azione di arricchimento senza causa è rimedio residuale e richiede che impoverimento e arricchimento derivino dallo stesso fatto causativo, requisito ritenuto insussistente dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cooperativa ricorrente, confermando la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria solo parzialmente e, per il resto, aveva escluso l'inefficacia delle assegnazioni di alloggi nei confronti dei soci non componenti del consiglio di amministrazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in parte, non autosufficienti e formulati come travisamento della prova o richiesta di rivalutazione del merito; in parte, comunque, infondati alla luce del principio secondo cui le istanze istruttorie rigettate vanno specificamente reiterate in precisazione delle conclusioni, altrimenti si intendono rinunciate. È stata inoltre confermata la correttezza della valutazione di merito sulla mancanza di prova della scientia damni e sull'insussistenza dei presupposti dell'azione generale di arricchimento senza causa, anche per la presenza di un credito della ricorrente verso la controparte. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per denunciare come vizio di legittimità un mero travisamento della prova non riconducibile all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica riproduzione o indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, compreso il verbale di precisazione delle conclusioni.

  • art. 157 c.p.c.

    La doglianza contro il rigetto di prove in primo grado deve essere tempestivamente sollevata nella prima difesa successiva, altrimenti la censura è preclusa.

  • art. 177 c.p.c.

    Le ordinanze istruttorie sono soggette alle regole di riproposizione e di tempestiva contestazione richiamate dalla Corte.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle prove e del loro governo nel processo di merito.

  • art. 189 c.p.c.

    La precisazione delle conclusioni deve essere specifica e non può limitarsi al generico rinvio ad atti precedenti, pena rinuncia alle istanze istruttorie non reiterate.

  • art. 24 Cost.

    L'interpretazione delle norme processuali che impone la reiterazione specifica delle prove non viola il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La regola della precisa reiterazione delle richieste istruttorie è compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina processuale applicata non comprime il diritto a un equo processo.

  • art. 2901, comma 2, c.c.

    Per la revocatoria ordinaria occorre la prova della consapevolezza del pregiudizio quando l'atto sia successivo al sorgere del credito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono consentire una ricostruzione certa della conoscenza del pregiudizio; non bastano mere congetture.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della revocatoria incombe sulla parte che la esercita.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento è rimedio residuale e presuppone che arricchimento e impoverimento derivino dallo stesso fatto causativo, in assenza di giusta causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Le prove istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente e tempestivamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni; il generico richiamo ad atti precedenti non equivale a riproposizione e determina rinuncia tacita.
  • La mancata riproposizione delle istanze istruttorie in precisazione delle conclusioni impedisce la loro riproposizione in appello e rende inammissibile la censura in cassazione se non è autosufficientemente documentata.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione o il travisamento della prova non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo specificamente indicato.
  • In tema di revocatoria ordinaria, grava sull'attore l'onere di provare la scientia damni del terzo; la conoscenza non può essere desunta da semplici supposizioni o da presunzioni non dotate di gravità, precisione e concordanza.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa ha natura residuale e non può essere invocata quando l'assetto patrimoniale contestato trovi causa in un rapporto contrattuale o quando manchi la derivazione comune dell'arricchimento e dell'impoverimento dallo stesso fatto causativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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