Cassazione Civile, Ordinanza n. 17438/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, chiedendo l’ammissione di un credito residuo di euro 30.200,56 derivante da un presunto accordo commerciale del 19 dicembre 2007, con cui la fallita si sarebbe obbligata a corrispondere un contributo di inserimento e un contributo pari al 5% del volume d’affari fino al dicembre 2009. Il tribunale, in sede di rinvio, ha rigettato l’opposizione ritenendo non raggiunta la prova della data certa dell’accordo, né della sua stipulazione anteriore al fallimento, valorizzando l’assenza di elementi idonei ex art. 2704 c.c. e l’inidoneità di fatture, estratti contabili, tabelle riepilogative, contabili bancarie e lettera della fallita a dimostrare la data certa e il contenuto del contratto. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, con quattro motivi, che la data certa non fosse richiesta come requisito di opponibilità dell’atto ma solo come prova della formazione del documento, che la prova dell’anteriorità al fallimento potesse essere data con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento e che la documentazione prodotta, insieme alla prova testimoniale e all’acquisizione di libri contabili, dimostrasse sia l’esistenza dell’accordo sia l’esecuzione del rapporto e quindi il credito; ha inoltre censurato il regolamento delle spese nei vari gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non utilmente dedotti. Ha inoltre affermato che, in sede di ammissione al passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto dedotto e che il creditore deve provare con documentazione avente data certa anteriore al concorso o con fatti obiettivi equipollenti l’anteriorità del contratto; nel caso concreto il tribunale aveva correttamente ritenuto non dimostrata né la stipulazione dell’accordo né la sua anteriorità al fallimento. Quanto alle spese, la Corte ha confermato che il giudice del rinvio può regolarle in base all’esito globale della lite e che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se risulta certa secondo i fatti tipizzati dalla norma o tramite fatti obiettivi equipollenti, sottratti alla disponibilità della parte che li invoca.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione dell’assolvimento probatorio.
Richiamato per escludere l’ammissibilità di un capitolo di prova testimoniale ritenuto inammissibile.
La richiesta di acquisizione di documenti è stata ritenuta irrilevante perché l’eventuale annotazione nei libri contabili non era decisiva senza un fatto estrinseco idoneo a conferire data certa.
Norma richiamata nel primo motivo in tema di opposizione allo stato passivo.
Norma richiamata nel primo motivo in tema di opposizione allo stato passivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’elenco dei creditori depositato dalla fallita confermasse il rapporto e l’anteriorità dell’accordo.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia sulla prova e sulle spese.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del tribunale.
Richiamato nel secondo motivo per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Richiamato in relazione all’ammissibilità della prova testimoniale.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale e all’istruzione probatoria.
Richiamato nel secondo motivo per l’interpretazione dell’accordo commerciale.
Richiamato nel secondo motivo per l’interpretazione dell’accordo commerciale.
Richiamato nei motivi sulle spese del giudizio di rinvio.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato in tema di compensazione delle spese.
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.
Richiamato come parametro di impugnazione per violazione di legge, ma ritenuto in concreto non pertinente alle doglianze formulate.
Richiamato per i motivi relativi alle spese e al preteso vizio processuale.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma non utilmente dedotto nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto sostanziale dedotto dal creditore; pertanto, se il credito si fonda su una scrittura privata non autenticata, il creditore deve fornire prova dell’anteriorità del documento al fallimento con data certa o con fatti obiettivi equipollenti ai sensi dell’art. 2704 c.c.
- La prova dell’anteriorità di un contratto privo di data certa può essere data anche con mezzi diversi dalla scrittura stessa, inclusi testimoni o presunzioni, ma solo se essi dimostrano un fatto oggettivo e sottratto alla disponibilità della parte che lo invoca; non è sufficiente una mera verosimiglianza della data o un ragionamento induttivo fondato su atti formati dalla medesima parte.
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la mera stipulazione del contratto non basta a fondare il diritto al corrispettivo: chi agisce per il pagamento deve provare anche l’adempimento della propria prestazione, quando questo costituisca il fatto costitutivo del credito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando la censura investe la valutazione del materiale istruttorio o l’apprezzamento dell’assolvimento dell’onere da parte del soggetto gravato.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: il sindacato è limitato all’omesso esame di fatti storici decisivi o alla motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, non alla mera critica della lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il giudice del rinvio può regolare le spese sulla base dell’esito globale del processo, e la compensazione totale o parziale rientra nel suo potere discrezionale, purché non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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