Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24132/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un professionista aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di una società, in prededuzione e con privilegio, chiedendo il pagamento del compenso per prestazioni rese nell'ambito di un incarico conferito da più società del medesimo gruppo, funzionale alla predisposizione di una proposta di concordato preventivo di gruppo. In particolare, l'attività riguardava la predisposizione di una relazione, la verifica di dati aziendali e patrimoniali e l'assistenza nella procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda ritenendo che un acconto già percepito avesse integralmente soddisfatto le prestazioni eseguite; il tribunale aveva respinto l'opposizione, qualificando l'incarico come riferito a tutte le società del gruppo, stimando la parte effettivamente svolta nel 10% dell'attività pattuita e ritenendo che il compenso spettante fosse comunque già coperto dall'acconto ricevuto. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) omessa considerazione della sua qualità di rappresentante della società professionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella quantificazione del compenso e nell'estensione del ragionamento a tutte le società del gruppo; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il tribunale svalutato fatti allegati e non contestati; 4) violazione dell'art. 160, comma 2, l.fall., sostenendo che l'attestazione implicasse necessariamente la verifica dei dati e che l'assistenza procedurale fosse estranea e gratuita; 5) violazione dell'art. 1362 c.c. per erronea interpretazione della lettera di incarico, che secondo il ricorrente dava priorità alla relazione di attestazione e rendeva eventuale l'assistenza successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di censura diretti contro l'accertamento del tribunale sulla consistenza dell'attività professionale svolta e sulla quantificazione del compenso. In particolare ha escluso l'ultrapetizione, osservando che il tribunale aveva correttamente considerato l'incarico come unitario e riferito a tutte le società del gruppo, con obbligazione solidale al pagamento, senza che il ricorrente avesse contestato in modo specifico l'imputazione globale dell'acconto o l'operatività dell'art. 1294 c.c. Ha inoltre ribadito che le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate come violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c., e che le censure sull'interpretazione del contratto e sulla gratuità dell'assistenza miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Poiché sono rimasti respinti i motivi relativi alla fondatezza del credito, è stato ritenuto superfluo l'esame del primo motivo sulla legittimazione della società professionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 2, l.fall.

    L'attestazione richiesta nella procedura concordataria è stata letta dal tribunale come attività da valutare unitamente alle ulteriori prestazioni previste dall'incarico; la Corte non ha corretto tale ricostruzione, ritenendo inammissibili le censure che miravano a sovvertire l'accertamento di fatto sulla concreta estensione dell'attività svolta.

  • art. 161, comma 2, l.fall.

    Richiamato come parte dell'incarico professionale relativo alla verifica di veridicità dei dati e alla fattibilità del piano di concordato.

  • art. 161, comma 3, l.fall.

    Richiamato come oggetto della relazione preparatoria che il professionista sosteneva di avere iniziato a redigere.

  • art. 186 bis, comma 2, lett. b), l.fall.

    Richiamato per qualificare l'attività di attestazione e fattibilità del piano in una proposta di concordato con continuità aziendale.

  • art. 1294 c.c.

    In mancanza di diversa indicazione sulle modalità di riparto dell'obbligazione, il credito professionale poteva essere fatto valere nei confronti di ciascuna società debitrice in via solidale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché il tribunale si è mantenuto entro il thema decidendum, considerando l'incarico unitario e la solidarietà passiva già desumibile dagli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno; non se si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla maggiore o minore forza persuasiva attribuita alle prove attengono alla valutazione del materiale probatorio e non integrano violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere probatorio, ma la Corte ha considerato la censura come diretta in realtà contro l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto professionale compiuta dal tribunale, fondata sulle sue espressioni letterali e sulla complessiva regolazione dell'incarico, non è stata ritenuta censurabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    La Corte ha distinto tra violazione di legge e vizi motivazionali, evidenziando che le censure che mirano solo a una diversa lettura delle prove non possono essere sussunte sotto i nn. 3 o 4 e, nel caso, avrebbero semmai richiesto una critica nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, disattenda prove legali o attribuisca efficacia probatoria piena a elementi che non la possiedono; non quando scelga, tra prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più convincenti.
  • Quando un incarico professionale è conferito da più soggetti per un'attività unitaria, in mancanza di diversa pattuizione il credito può gravare solidalmente su tutti i conferenti; il professionista non può ottenere complessivamente più di quanto gli spetti, anche se può insinuarsi nei confronti di ciascuno per l'intero.
  • La censura di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito si limita a qualificare l'incarico e a quantificare il compenso sulla base di quanto già emerge dagli atti e dalle allegazioni delle parti.
  • L'interpretazione del contratto e la valutazione della concreta estensione delle prestazioni professionali sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.